Cassazione Civile, Ordinanza n. 05332/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sostenendo la nullità del contratto a termine stipulato il 4 luglio 2019 e delle relative proroghe. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che si trattasse di un unico contratto a termine, inizialmente acausale e poi prorogato entro il limite complessivo di 12 mesi, conforme sia alla disciplina interna sia a quella europea. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, formalmente come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla seconda censura di appello, concernente la nullità del termine per frode alla legge ex art. 1344 c.c. derivante dalla reiterazione, sul medesimo posto di lavoro e per le stesse mansioni, dell'assunzione di diversi lavoratori, indice di esigenze solo apparenti e in realtà stabili. Sosteneva che il giudice di merito avesse considerato solo la questione delle proroghe del primo contratto, senza esaminare la diversa doglianza sulla successione di contratti con soggetti diversi sul medesimo posto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che non vi era omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva implicitamente e sostanzialmente rigettato anche la censura relativa alla frode alla legge, avendo accertato che nella fattispecie vi era un unico rapporto di lavoro a tempo determinato, legittimamente stipulato e prorogato entro il limite massimo di 12 mesi, e non una successione di contratti a termine idonea a integrare l'abuso vietato dalla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha inoltre rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non rispettava il principio di specificità del ricorso per cassazione, poiché non trascriveva gli elementi fattuali necessari a dimostrare l'asserito uso fraudolento di contratti a termine né consentiva alla Corte di individuare gli atti rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre il vizio processuale, ma la Corte ha escluso la ricorrenza dell'omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporti un rigetto implicito della pretesa incompatibile con la motivazione adottata.
art. 1344 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere la frode alla legge nella reiterazione di contratti a termine sul medesimo posto di lavoro.
artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81 del 2015
Consentono la stipula di un contratto a termine acausale di durata non superiore a 12 mesi, prorogabile nel rispetto di tale limite.
d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2018
Ha modificato la disciplina del contratto a termine richiamata dalla Corte territoriale.
L. n. 145 del 2018
Ulteriore modifica legislativa richiamata per confermare la legittimità del contratto acausale entro i 12 mesi.
clausola n. 5 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Si applica all'abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, non al primo o all'unico contratto a termine.
direttiva 1999/70/CE
È il quadro europeo di riferimento che recepisce l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Impone la specificità del ricorso per cassazione e la necessaria indicazione/trascrizione degli elementi fattuali e degli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio dell'onere di specificità.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non integra omessa pronuncia la mancata espressa confutazione di un singolo profilo argomentativo quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa e comporti un rigetto implicito della censura.
- L'abuso del contratto a termine, ai fini della clausola 5 dell'Accordo quadro, presuppone una successione di contratti o rapporti a tempo determinato con lo stesso lavoratore; un primo o unico contratto a termine non ricade, di per sé, nell'ambito applicativo della clausola.
- La legittimità del contratto a termine va verificata anche alla luce della disciplina interna ratione temporis applicabile; se il contratto acausale e le relative proroghe rispettano il limite massimo previsto dalla legge, non può desumersi automaticamente la nullità del termine.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità, indicando e trascrivendo gli elementi fattuali e gli atti necessari a sorreggere la censura; la deduzione apodittica di un abuso non è sufficiente.
- La contestazione di una frode alla legge mediante uso reiterato di contratti a termine richiede una puntuale allegazione dei fatti che dimostrino la serialità dei rapporti e la riconducibilità a esigenze non temporanee.
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