Cassazione Penale, Ordinanza n. 01370/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva deciso sulla sua responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione: al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; all'asserita eccessività della pena; e alla supposta mancanza della condizione di procedibilità, contestando quindi anche la sussistenza della querela. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non confrontati con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva logicamente valorizzato: la non particolare tenuità del danno quantificato in euro 500; l'impossibilità di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva; e la sussistenza della querela, risultando una espressa richiesta della persona offesa di perseguire l'autore del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della non particolare tenuità del danno e del quadro complessivo già valutato dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo come oggetto di doglianza, ma la decisione valorizza la sufficienza e logicità della motivazione del giudice di merito, in linea con i canoni di valutazione della motivazione.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello senza una critica specifica e analitica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e un effettivo confronto con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul diniego della particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche sono inammissibili quando mirano solo a una diversa valutazione del merito, in presenza di motivazione logica e non illogica sulla gravità del danno, sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze.
- La deduzione relativa alla mancanza della condizione di procedibilità è infondata se il giudice di merito ha accertato la sussistenza della querela e la chiara volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
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