Sentenza n. 2499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (sezione Quinta ter), 23 maggio 2025, n. 9966, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e la conseguente richiesta di restituzione dei certificati bianchi, nonché contro il successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (autorità energetica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento del GSE del 26 aprile 2018, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, e la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. Dopo avere proposto distinti ricorsi, originariamente come ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e poi trasposti davanti al TAR, aveva presentato motivi aggiunti per invocare la normativa sopravvenuta e contestare il successivo rigetto dell’istanza di autotutela. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento del 2018 fosse stato integralmente sostituito dal successivo provvedimento del 24 settembre 2021, e aveva inoltre dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. In appello la società non ha contestato il merito della decisione, ma esclusivamente la regolazione delle spese di lite, deducendo che la mancata riunione di più procedimenti connessi, in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., avrebbe determinato un’indebita moltiplicazione delle spese.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, funzionale all’economia processuale, e non un obbligo. La mancata riunione è normalmente insindacabile in appello, salvo ipotesi eccezionali di abnormità, palese arbitrio o strettissima pregiudizialità incompatibile con la decisione separata delle cause; tali condizioni non ricorrevano. Inoltre, la frammentazione dei giudizi era stata determinata dalla stessa appellante, che aveva scelto di impugnare separatamente le diverse parti del provvedimento plurimo mediante distinti ricorsi straordinari e successivi ricorsi giurisdizionali. La successiva proposizione di un’unica istanza di autotutela e di motivi aggiunti omogenei non imponeva la riunione dei procedimenti. Il Collegio ha precisato che anche il ricorso separato contro un atto sopravvenuto, in alternativa ai motivi aggiunti impropri, non comporta automaticamente l’obbligo di riunione, poiché la riunione resta una scelta ordinatoria del giudice, salvo un rapporto di pregiudizialità particolarmente intenso. Infine, la mancata riunione non costituisce parametro vincolante per la liquidazione delle spese: il giudice dispone di ampia discrezionalità, con il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché il TAR aveva applicato il principio della soccombenza, non era necessaria una specifica motivazione sulla quantificazione delle spese. La società appellante è stata condannata al pagamento di 3.500 euro, oltre accessori se dovuti, in favore del GSE.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri
La proposizione di motivi aggiunti impropri costituisce un’alternativa, ispirata alla concentrazione e all’economia processuale, rispetto alla proposizione di un ricorso separato contro l’atto sopravvenuto; la scelta del ricorso separato non determina automaticamente l’obbligo di riunione.
art. 70 c.p.a.
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, non un obbligo, ed è normalmente insindacabile in appello salvo abnormità, palese arbitrio o stretta pregiudizialità tra le cause.
artt. 8 ss. d.P.R. 1199/1971
Disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica originariamente proposti dalla società e successivamente trasposti in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del GSE.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa, e non costituisce un obbligo neppure in presenza di connessione soggettiva od oggettiva.
- La mancata riunione di ricorsi connessi è normalmente insindacabile in appello; il sindacato è ammissibile solo in presenza di abnormità, palese arbitrio o di un rapporto di pregiudizialità talmente stretto da rendere incompatibile la decisione separata delle cause.
- La scelta di proporre ricorsi separati contro parti o atti connessi, anziché utilizzare i motivi aggiunti impropri, non vincola il giudice alla successiva riunione dei procedimenti.
- La mancata riunione dei procedimenti non determina, di per sé, nullità processuali né impone una determinata regolazione delle spese di lite.
- Nella regolazione delle spese il giudice dispone di ampia discrezionalità; quando applica il principio della soccombenza non è necessaria una specifica motivazione, salvo che la statuizione sia abnorme, manifestamente irrazionale o illogica, oppure ponga le spese a carico della parte vittoriosa.
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