Cassazione Civile, Ordinanza n. 37787/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi siti in Terzigno. In primo grado la proprietaria di uno dei terreni ha chiesto l'accertamento dell'esatto confine con i fondi vicini; nel corso del giudizio il fondo originario è stato attribuito, a seguito di divisione ereditaria, ad altro coerede che ha fatto propria la domanda. I convenuti hanno contestato che i fondi fossero realmente confinanti, sostenendo che tra essi intercorresse una strada vicinale e che quindi non vi fosse incertezza sul confine; in subordine hanno chiesto di accertare l'usucapione del confine attuale e di dichiarare intangibile la larghezza della carraia. Il tribunale ha accolto la ricostruzione del CTU e ha determinato il confine secondo le risultanze peritali catastali, rigettando la riconvenzionale. In appello i soccombenti hanno insistito soprattutto sull'eccezione relativa alla strada vicinale e sulla domanda di usucapione, ma la Corte d'appello ha confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che la presenza della strada vicinale escludesse il presupposto dell'azione di regolamento di confini, cioè la limitrofità e l'incertezza del confine, e che la Corte di merito avesse erroneamente fatto leva sulle mappe catastali; con il secondo motivo hanno denunciato vizio di motivazione per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'esistenza della strada vicinale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente fatto ricorso ai titoli e, in difetto di elementi univoci, ai dati catastali e alla CTU, poiché i titoli non chiarivano in modo certo la collocazione della strada e dei capisaldi del confine. Ha inoltre ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente allegato e discusso, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto l'appello e, quindi, aveva mantenuto ferma la determinazione del confine operata dal tribunale sulla base della CTU e delle risultanze catastali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza sulla delimitazione tra fondi limitrofi; tale incertezza va verificata prioritariamente in base ai titoli di proprietà e, solo in via residuale, alle mappe catastali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciato in ricorso non è stato ravvisato, perché la Corte di merito ha applicato correttamente l'art. 950 c.c. facendo ricorso ai criteri probatori propri della materia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né una richiesta di rivalutazione del merito.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
d.l. n. 83 del 2012
Ha modificato il paradigma del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, con la nuova formulazione del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve accertare se esista davvero incertezza sulla linea divisoria tra fondi limitrofi; se i titoli di proprietà o altri elementi consentono di individuare il confine, l'azione non è destinata a fondarsi su mere contestazioni teoriche.
- La presenza di una strada vicinale non esclude automaticamente il regolamento di confini: occorre verificare, in concreto, se i titoli e gli altri elementi probatori rendano certa o meno la collocazione della strada e la sua funzione di limite tra i fondi.
- Quando i titoli non offrono una delimitazione univoca, il giudice può ricorrere alle mappe catastali e alla consulenza tecnica d'ufficio come criteri sussidiari di ricostruzione del confine.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente allegato e discusso; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito per sostituire alla valutazione della Corte territoriale una diversa lettura degli elementi istruttori.
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