Sentenza n. 9680/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022 e di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/10/2023: - del decreto della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordi interistituzionali e provvedimenti regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla quantificazione degli importi di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali concernenti il payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui la certificazione del superamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli atti relativi ai modelli di rilevazione economica del Servizio sanitario nazionale, le intese del 2022 e i provvedimenti della Regione Veneto recanti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti. Il testo della sentenza non riporta in modo analitico i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti, chiedendo la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR non ha pronunciato sul merito dei vizi dedotti contro gli atti del payback. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiedesse la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dell'apposito provvedimento di accertamento del pagamento. Poiché tale comunicazione non risultava intervenuta, ma la Regione Veneto aveva dato atto in udienza dell'avvenuto pagamento, pur rilevandone la tardività, e la società aveva comunque dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso, compresi i motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati e, previo accertamento regionale comunicato al TAR, determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali. In assenza di tale comunicazione, il venir meno dell'interesse può comunque condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disciplina richiamata costituisce il fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
La disposizione è richiamata dalla disciplina sopravvenuta quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto di definizione agevolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta collega espressamente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte dell'amministrazione, dell'accertamento di un pagamento, tale comunicazione costituisce il presupposto per la specifica declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta e la dichiarazione della parte privata di non avere più interesse alla decisione possono determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrano le condizioni formali per la cessazione della materia del contendere.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La complessità delle questioni sostanziali e processuali sottese alla controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite in caso di improcedibilità.
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