Cassazione Penale, Ordinanza n. 05849/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione emerge che il fatto contestato consisteva in una condotta di guida pericolosa, posta in essere per sottrarsi alle forze di polizia, con manovre finalizzate a impedire l'inseguimento e a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, generando anche una percezione di pericolo per l'incolumità degli inseguitori. I motivi di ricorso erano tre: il primo tendeva a una rilettura del fatto e contestava la sussistenza del reato; il secondo lamentava la mancata esclusione della recidiva e, in via consequenziale, invocava la prescrizione del reato; il terzo censurava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ma non risultava dedotto in appello. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché generici, reiterativi e privi di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera richiesta di rivalutazione del fatto già correttamente apprezzato in appello come integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale; che il motivo sulla recidiva fosse infondato, poiché la recidiva reiterata era stata contestata e i precedenti penali erano stati ritenuti significativi di una persistente inclinazione a delinquere; che la doglianza sulla prescrizione fosse conseguentemente infondata; e che il motivo sulle attenuanti generiche fosse inammissibile perché non dedotto in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta di guida pericolosa posta in essere per sottrarsi alla polizia, con manovre volte a impedire l'inseguimento e a ostacolare concretamente l'azione pubblica, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata, se contestata e sorretta da precedenti penali significativi, può essere valorizzata come indice di persistente inclinazione a delinquere.
art. 157 c.p.
La doglianza sulla prescrizione è infondata quando viene meno il presupposto su cui essa è fondata, nel caso di specie la contestazione della recidiva e la sua rilevanza nel giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del fatto quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua e specifica sulla sussistenza del reato.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario un contatto fisico con gli operanti: può bastare una condotta di guida non limitata alla fuga, ma caratterizzata da manovre idonee a impedire l'inseguimento e a ostacolare concretamente la funzione di polizia, con percezione di pericolo per gli inseguitori.
- La censura sulla recidiva è infondata se la recidiva reiterata è stata ritualmente contestata e i precedenti penali sono stati apprezzati come espressione di persistente inclinazione a delinquere.
- Una doglianza relativa alle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello, poiché introduce un tema nuovo non devoluto al giudice di secondo grado.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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