Cassazione Penale, Sentenza n. 41181/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta a Rocco Passafaro, ritenendo che la terza concessione violasse l'art. 164, comma 4, c.p.; sosteneva altresì, invocando l'art. 168 c.p., che la revoca dovesse essere obbligatoria indipendentemente dalla verificabilità della causa impeditiva dagli atti in possesso del giudice di cognizione
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato il principio secondo cui la revoca in executivis della sospensione condizionale è preclusa dal giudicato quando la causa ostativa preesistente era conoscibile dal giudice di cognizione perché risultante dagli atti; il giudice dell'esecuzione aveva verificato il fascicolo di cognizione e constatato che le precedenti sospensioni risultavano documentalmente note (annotate nel certificato del casellario), per cui la terza concessione, pur indebita, era irrimediabilmente irrevocabile. Rigetto del ricorso
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
limita le ripetute concessioni della sospensione condizionale; la terza concessione è indebita se sussiste una causa ostativa
art. 168 cod. pen.
disciplina la revoca della sospensione condizionale; il ricorrente sosteneva che imponga la revoca quando esiste una causa ostativa, ma la Corte ha precisato che la revoca è preclusa se la causa era conoscibile e risultava agli atti del giudice che ha concesso il beneficio
Giurisprudenza: Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015 (Longo)
principio nomofilattico: la revoca in executivis è preclusa dal giudicato se la causa ostativa era conoscibile dal giudice che aveva indebitamente concesso il beneficio; al giudice dell'esecuzione compete accertare preliminarmente la conoscibilità documentale della causa nei fascicoli di cognizione
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale in fase esecutiva non è automatica: è preclusa se la causa impeditiva preesistente fosse documentalmente conoscibile dal giudice di cognizione al momento della concessione
- Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente esaminare il fascicolo di cognizione per verificare se la causa ostativa risultasse agli atti del giudice che ha concesso il beneficio
- Annotazioni nel certificato del casellario o altri atti di cognizione che dimostrino le precedenti sospensioni sono decisive per stabilire l'irrevocabilità per effetto del giudicato
- Un'ulteriore concessione pur 'indebita' non comporta automaticamente revoca se sussiste un vincolo di giudicato derivante dalla conoscibilità documentale della causa ostativa
- Il pubblico ministero può proporre la revoca, ma l'esito dipenderà dalla documentalità e dalla conoscibilità della causa ostativa nel fascicolo di cognizione
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