Sentenza del 21/03/2016 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
Avviso di accertamento - notificazione - prova - indicazione del numero dell'avviso di accertamento sull'avviso di ricevimento postale - sottoscrizione della ricevuta postale da parete dell'agente postale - fede pubblica - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'indicazione del numero dell'avviso di accertamento sull'avviso di ricevimento assume fede privilegiata quando è effettuata dall'agente postale. La sottoscrizione dell'agente postale conferisce all'attestazione efficacia probatoria fino a querela di falso, anche con riguardo all'identità e alla qualità del soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prova della notificazione di un avviso di accertamento, in particolare l'indicazione del numero dell'atto sull'avviso di ricevimento postale e la sottoscrizione apposta dall'agente postale. Si discute del valore probatorio di tali indicazioni e dell'efficacia dell'attestazione dell'agente postale circa l'identità e la qualità del soggetto che ha sottoscritto la ricevuta.
Massime di principio
- Quando l'agente postale attesta e sottoscrive gli elementi relativi alla consegna di un atto, tali attestazioni possono avere efficacia di fede privilegiata.
- L'indicazione del numero dell'atto sull'avviso di ricevimento può dimostrare il collegamento tra la ricevuta e lo specifico avviso di accertamento notificato.
- Per contestare elementi coperti da fede privilegiata non è normalmente sufficiente una semplice contestazione o una prova contraria ordinaria, ma occorre proporre querela di falso.
- La ricevuta postale sottoscritta dall'agente postale può costituire prova dell'identità e della qualità del soggetto che ha firmato la ricevuta, nei limiti di quanto direttamente attestato dall'agente.
- Poiché il testo non indica le parti né il dispositivo completo, l'individuazione del vincitore è inferita dal principio accolto e deve essere verificata sul testo integrale della sentenza.
Testo integrale
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