Ordinanza n. 3038/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento notificato in data 08/07/2025 con cui il Comune di San Vitaliano ha ordinato ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 alla società ricorrente la sospensione immediata di "tutti i lavori in essere", "al fine di verificare tutta la documentazione amministrativa presente agli atti e procedere con le attività consequenziali"; b) del provvedimento prot. n. 11444/2025 notificato in data 22/09/2025 con cui il Comune di San Vitaliano ha disposto l'annullamento d'ufficio in via di autotutela del permesso di costruire n. 9 del 02/07/2024; c) della ordinanza n. 21 prot. n. 11584 del 24/09/2025 notificata in pari data con cui il Comune di San Vitaliano ha ordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 alla Società ricorrente "di demolire tutte le opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio" e "di ripristinare entro e non oltre il termine di gg.90 a decorrere dal ricevimento del presente atto, lo stato dei luoghi preesistenti agli abusi commessi", affermando che "a seguito di emissione di provvedimento di annullamento del PdC n.09 del 02/07/2024 l'intero immobile costituito da due corpi di fabbrica risulta non essere dotato di alcun titolo edilizio legittimante; d) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della Società ricorrente, ancorché ignoto a quest'ultima, con particolare riferimento alla comunicazione trasmessa in data 29/07/2025 avente a oggetto l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 09 del 02/07/2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 3.12.2025: a) del provvedimento notificato in data 08/07/2025, con cui il Comune di San Vitaliano ha ordinato ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 alla Società ricorrente la sospensione immediata di “tutti i lavori in essere”, “al fine di verificare tutta la documentazione amministrativa presente agli atti e procedere con le attività consequenziali”; b) del provvedimento prot. n. 11444/2025 notificato in data 22/09/2025, con cui il Comune di San Vitaliano: 1) ha disposto l’annullamento d’ufficio in via di autotutela del permesso di costruire n. 09 del 02/07/2024 e 2) ha dichiarato la decadenza del P. di C. n. 16 del 2021 e della “relativa variante” di cui al P.di.C. n. 9 del 2024; c) della ordinanza n. 21 prot. n. 11584 del 24/09/2025 notificata in pari data, con cui il Comune di San Vitaliano ha ordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 alla Società ricorrente “di demolire tutte le opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio” e “di ripristinare entro e non oltre il termine di gg.90 a decorrere dal ricevimento del presente atto, lo stato dei luoghi preesistenti agli abusi commessi”, affermando che “a seguito di emissione di provvedimento di annullamento del PdC n.09 del 02/07/2024 l’intero immobile costituito da due corpi di fabbrica risulta non essere dotato di alcun titolo edilizio legittimante”; d) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della Società ricorrente, ancorché ignoto a quest’ultima, con particolare riferimento alla comunicazione trasmessa in data 29/07/2025 avente a oggetto l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 09 del 02/07/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di sospensione dei lavori, annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 9/2024, decadenza dal permesso di costruire n. 16/2021 e relativa variante, nonché ordinanza di demolizione e ripristino
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha dapprima ordinato la sospensione immediata di tutti i lavori, poi ha annullato d’ufficio il permesso di costruire n. 9/2024 e, con i motivi aggiunti, ha dichiarato anche la decadenza del permesso di costruire n. 16/2021 e della relativa variante. In conseguenza dell’annullamento, il Comune ha ordinato la demolizione di tutte le opere ritenute prive di titolo edilizio e il ripristino dello stato dei luoghi. È stata altresì contestata la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. Dalle difese delle parti è emersa una controversia sulla rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire n. 9/2024, da valutare alla luce dell’ordinanza di demolizione n. 7/2023, delle S.C.I.A. presentate per la demolizione di opere abusive e per gli interventi ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, della relazione del 10 aprile 2024 e delle interlocuzioni tra la richiedente e l’ufficio tecnico comunale. Il Comune è stato inoltre chiamato a chiarire gli aspetti di contrasto dell’edificazione con la disciplina edilizia e urbanistica vigente che avrebbero giustificato l’esercizio dell’autotutela.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio e ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato una consulenza tecnica d’ufficio per accertare se, al momento del rilascio del permesso di costruire n. 9/2024, al Comune fosse stata offerta una rappresentazione esatta oppure infedele o alterata dello stato dei luoghi. Il quesito dovrà essere esaminato mediante il confronto tra gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza di demolizione n. 7/2023, le S.C.I.A. e i relativi elaborati, la relazione del 10 aprile 2024 e gli atti di interlocuzione antecedenti al rilascio del titolo. È stato nominato un consulente tecnico d’ufficio, con udienza per il giuramento fissata al 10 giugno 2026; sono stati stabiliti i termini per l’anticipo del compenso, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. Il Comune è stato inoltre invitato a depositare entro trenta giorni una relazione sugli aspetti di contrasto dell’edificazione con la normativa edilizio-urbanistica, rilevanti ai fini dell’autotutela. Il giudizio è stato rinviato all’udienza di discussione del 27 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
sospensione immediata di “tutti i lavori in essere”
Richiamato dal Comune quale base normativa dell’ordine di sospensione dei lavori; il TAR non ne ha ancora valutato nel merito la corretta applicazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
demolire tutte le opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio e ripristinare ... lo stato dei luoghi
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino; la legittimità della misura non è stata ancora decisa.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla S.C.I.A. presentata dalla società e agli elementi documentali da esaminare nella consulenza tecnica.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio dipende dalla correttezza della rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dal richiedente, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per verificare, sulla base degli atti del procedimento e degli accertamenti eseguiti, se la rappresentazione fosse esatta oppure infedele o alterata.
- Ai fini del controllo giudiziale sull’autotutela edilizia, l’amministrazione deve chiarire gli specifici profili di contrasto dell’edificazione con la disciplina edilizia e urbanistica vigente che hanno determinato l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata per ricostruire lo stato dei luoghi e verificare la coerenza tra gli elaborati e le dichiarazioni presentati dal privato, gli accertamenti precedentemente compiuti e il titolo edilizio successivamente rilasciato.
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