Sentenza del 16/02/2015 n. 169 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
IMPOSTE IPOTECARIA - IMPOSTA CATASTALE - Immobile ipotecato - Aggiudicazione asta giudiziaria - Trasferimento immobiliare - Cancellazione trascrizioni pregiudizievoli - Responsabilità solidale soggetto aggiudicatario - Sussiste - Prassi amministrativa adottata - Utilizzo regime esenzione - Variazione prassi amministrativa - Recupero imposta suppletiva - Non rileva - Rispetto termine decadenziale - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il recupero delle imposte ipotecaria e catastale relative al trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta giudiziaria. In precedenza l'Amministrazione, per casi analoghi, aveva applicato un regime di esenzione, ma successivamente aveva modificato la propria prassi e richiesto le imposte al soggetto aggiudicatario, ritenuto obbligato solidale. La contestazione riguardava quindi sia la possibilità di mutare la prassi amministrativa sia la legittimità del recupero delle imposte non liquidate in precedenza.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. L'Amministrazione può modificare la propria prassi operativa e richiedere le imposte ipotecaria e catastale all'aggiudicatario dell'immobile, quale soggetto solidalmente responsabile, anche quando in precedenza aveva applicato l'esenzione in casi analoghi. Il recupero è valido se effettuato entro il termine decadenziale previsto per la liquidazione o il recupero dell'imposta suppletiva. La precedente prassi amministrativa non consolida un diritto all'esenzione né impedisce il successivo recupero delle imposte.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale
Le imposte sono dovute in relazione al trasferimento immobiliare e possono essere richieste all'aggiudicatario, in quanto soggetto solidalmente responsabile, anche quando l'immobile proviene da un'asta giudiziaria.
Norme sui termini decadenziali per il recupero dell'imposta suppletiva
Il recupero delle imposte non liquidate è legittimo se l'Amministrazione agisce entro il termine decadenziale previsto dalla legge. Il rispetto di tale termine prevale sulla precedente prassi amministrativa favorevole al contribuente.
Principio di responsabilità solidale dell'aggiudicatario
Il soggetto che acquista l'immobile in asta giudiziaria può essere chiamato a rispondere solidalmente delle imposte dovute per il trasferimento, anche se non era il debitore originario delle imposte.
Massime di principio
- Una prassi amministrativa reiterata e favorevole non equivale necessariamente a una norma di esenzione e può essere modificata per il futuro.
- L'Amministrazione può recuperare imposte precedentemente non richieste a causa di un diverso orientamento operativo, purché rispetti i termini decadenziali previsti dalla legge.
- L'aggiudicatario di un immobile in asta giudiziaria deve verificare non solo il prezzo di aggiudicazione, ma anche le imposte connesse al trasferimento e agli eventuali adempimenti successivi, come la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
- La cancellazione di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli può incidere sul trattamento fiscale dell'operazione e determinare l'emersione di imposte inizialmente non liquidate.
- In caso di contrasto tra una prassi amministrativa precedente e la disciplina fiscale applicabile, prevale la legge; la prassi può rilevare sotto altri profili, ma non crea di per sé un diritto definitivo all'esenzione.
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