Sentenza n. 477/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ▪ del provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), codice impianto CE81047_001 Via Borsellino; ▪ del provvedimento prot. n. 4164 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; ▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021, nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 10 agosto 2023, relativa all''installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_001 Via Borsellino, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all''installazione ed esercizio del medesimo impianto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Iliad Italia S.p.A. il 10/12/2024 e depositati in giudizio il 19/12/2024: quanto al ricorso principale ▪ del provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), codice impianto CE81047_001 Via Borsellino; ▪ del provvedimento prot. n. 4164 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; ▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 10 agosto 2023, relativa all''installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_001 Via Borsellino, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all''installazione ed esercizio del medesimo impianto. quanto ai predetti motivi aggiunti ▪ del provvedimento prot. n. 10523 del 15 novembre 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 relativo all’installazione della SRB codice impianto CE81047_001 Via Borsellino; ▪ del provvedimento prot. n. 8053 del 6 settembre 2024 di avvio del procedimento di riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, successivo provvedimento di riesame ex art. 21-nonies l. 241/1990 e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore ha impugnato il diniego comunale del 20 maggio 2024 relativo all’installazione di una stazione radio base, la comunicazione dei motivi ostativi e, in parte qua, il regolamento comunale sulle antenne e il piano dei siti pubblici, chiedendo anche l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza. Ha dedotto la violazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’obbligo di motivazione e dei principi di correttezza dell’istruttoria, nonché della normativa in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazione. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato un procedimento di riesame e ha adottato il provvedimento del 15 novembre 2024, impugnato con motivi aggiunti. Avverso quest’ultimo l’operatore ha dedotto l’inammissibilità della convalida, la violazione dei termini procedimentali, l’insussistenza dell’interesse pubblico, l’illegittimità dell’applicazione degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale, l’erronea ricostruzione dei fatti, l’incompetenza, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che i siti comunali indicati dal piano fossero soltanto preferenziali e che, non essendo concretamente utilizzabili, il Comune non potesse negare l’autorizzazione per il solo mancato utilizzo degli stessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato seguito dal provvedimento di riesame del 15 novembre 2024, rispetto al quale si era trasferito l’interesse della ricorrente. Ha respinto i motivi aggiunti. Il provvedimento sopravvenuto è stato qualificato come atto di riesame di secondo grado, comprendente l’annullamento d’ufficio del titolo tacito asseritamente formatosi e la conservazione/convalida del precedente diniego. Il TAR ha ritenuto applicabile il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, e non il termine di sessanta giorni dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, sicché il riesame è stato considerato tempestivo. Ha inoltre ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni di interesse pubblico, individuate nell’esigenza di assicurare certezza e uniformità dell’azione amministrativa, corretta applicazione della disciplina comunale e certezza dei rapporti giuridici. Quanto all’affidamento, il giudice ha escluso che potesse essere invocato dall’operatore in presenza di una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi nell’analisi di impatto elettromagnetico. Il TAR ha interpretato gli artt. 4 e 9 del regolamento comunale nel senso che i siti pubblici individuati dal piano sono aree preferenziali, non vincoli localizzativi assoluti; tuttavia, la mancata previsione di un divieto generalizzato non impedisce al Comune di negare l’autorizzazione quando il gestore non abbia valutato prioritariamente i siti preferenziali né dimostrato l’oggettiva impossibilità di utilizzarli. La censura relativa all’analisi di impatto elettromagnetico non è stata esaminata, perché l’atto era plurimotivato e una sola ragione autonoma e legittima è sufficiente a sorreggerlo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
termine di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
Il termine di sessanta giorni riguarda il procedimento autorizzatorio originario; non si applica al successivo riesame in autotutela del titolo tacito o del provvedimento adottato.
art. 49 d.lgs. 259/2003
Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base.
art. 21-nonies l. 241/1990
termine non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione
Il termine di dodici mesi disciplina l’annullamento d’ufficio del titolo autorizzatorio, anche tacito, nell’ambito del riesame di secondo grado.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi precedente al diniego originario.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata perché l’atto risultava sorretto da un’autonoma motivazione legittima.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
La disciplina comunale può individuare siti preferenziali, ma non può imporre un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti su tutto il restante territorio.
artt. 4 e 9 regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione
le aree individuate dal piano assumono priorità nella fase di pianificazione; il Comune verifica congiuntamente le alternative qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzare i siti indicati
Le disposizioni individuano siti pubblici preferenziali e impongono una valutazione prioritaria degli stessi, senza renderne obbligatoria la localizzazione in ogni caso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento autorizzatorio speciale non si applica al successivo esercizio del potere di annullamento d’ufficio; quest’ultimo è soggetto al termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nella formulazione applicabile, decorrente dalla formazione o adozione del titolo da riesaminare.
- Il riesame di un titolo tacito può essere qualificato, in base al contenuto sostanziale dell’atto, come annullamento d’ufficio anche se il provvedimento utilizza contestualmente la nozione di convalida o di conservazione del precedente diniego.
- L’individuazione comunale di siti preferenziali per le stazioni radio base è legittima se non si traduce in un divieto generalizzato di localizzazione nelle restanti aree del territorio. Tuttavia, il gestore deve valutare prioritariamente i siti preferenziali e dimostrare l’oggettiva impossibilità di utilizzarli per poter giustificare una diversa localizzazione.
- L’affidamento del privato nella stabilità di un titolo favorevole non merita tutela quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una non veritiera rappresentazione delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti per la decisione amministrativa.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a mantenerne la validità e a determinare il rigetto del ricorso, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
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