Sentenza del 10/05/2019 n. 12485 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Notificazioni- Spedizione di più avvisi di ricevimento in unica busta raccomandata - Nullità della notifica - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. Il Comune ha contestato, da un lato, che l'invio dei tre avvisi in un'unica busta raccomandata rendesse nulle le notifiche, sostenendo che il contribuente aveva comunque ricevuto gli atti e li aveva tempestivamente impugnati. Dall'altro lato, ha sostenuto che il contribuente non avesse diritto all'aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato al figlio, poiché non aveva presentato la comunicazione o dichiarazione richiesta dal regolamento comunale. Sono state inoltre contestate l'asserita genericità dell'appello e la riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso e ha rigettato il secondo e il terzo. Ha stabilito che la spedizione di più avvisi di accertamento nella stessa busta costituisce, al più, un'irregolarità formale e non determina la nullità della notifica quando il destinatario abbia potuto conoscere gli atti e difendersi tempestivamente. Ha inoltre ritenuto non spettante l'agevolazione ICI, poiché la sola certificazione della residenza del figlio negli immobili non sostituiva la dichiarazione richiesta dal regolamento comunale, in assenza di prova che il Comune fosse già in possesso della documentazione necessaria. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre B.A. è stato condannato a rimborsare a Roma Capitale le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.200 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
La disposizione disciplina gli avvisi di accertamento in materia tributaria. La Corte ha escluso che la spedizione di più avvisi nella medesima busta comporti automaticamente la nullità della notificazione, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa. Tale sanatoria non opera per l'inesistenza della notificazione, configurabile solo in presenza di vizi relativi agli elementi costitutivi essenziali dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario non è inammissibile per difetto di specificità quando, valutato nel suo complesso, consenta di comprendere in modo inequivoco la volontà di contestare la sentenza di primo grado. La riproposizione di argomenti già svolti può costituire una critica implicita alle statuizioni impugnate.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6
Consente ai comuni di prevedere aliquote ICI agevolate entro i limiti stabiliti dalla legge. Il contribuente deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione.
Regolamento ICI del Comune di Roma, artt. 11, comma 3, e 14-bis, comma 1
Quando il regolamento comunale subordina l'aliquota agevolata alla presentazione di una dichiarazione o comunicazione, il contribuente deve adempiere a tale onere, salvo che il Comune disponga già di documentazione idonea a comprovare i requisiti.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione può escludere la necessità di una specifica dichiarazione solo quando l'ente impositore sia già in possesso di documentazione sufficiente a verificare i presupposti dell'agevolazione.
Massime di principio
- L'invio di più atti tributari nella stessa busta non rende automaticamente nulle le notifiche: occorre verificare se il destinatario abbia effettivamente ricevuto gli atti e sia stato posto in condizione di difendersi.
- La tempestiva impugnazione degli atti normalmente dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e impedisce di far valere una mera irregolarità formale in assenza di un concreto pregiudizio.
- L'inesistenza della notificazione è una patologia eccezionale, configurabile soltanto quando manchino o siano radicalmente alterati gli elementi essenziali dell'atto o dell'attività notificatoria.
- Le agevolazioni tributarie richiedono il rispetto degli adempimenti dichiarativi o comunicativi previsti dalla legge o dal regolamento comunale; la prova sostanziale del requisito può non essere sufficiente se manca l'adempimento formale richiesto.
- L'obbligo dichiarativo può essere superato soltanto quando l'amministrazione sia già in possesso di documentazione idonea e completa, non per la mera disponibilità di dati parziali come la residenza anagrafica del familiare.
- Nel processo tributario l'appello deve essere interpretato nel suo complesso e non va dichiarato inammissibile per genericità quando la volontà di contestare la decisione impugnata sia comunque comprensibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 2823 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 2825 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →