Tribunale, Ordinanza T-683/24
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 8 April 2026. — Green Asset, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark hômity – Earlier EU figurative mark DOMITYS – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-683/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Green Asset contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione del titolare del marchio anteriore "DOMITYS" alla registrazione di "hômity". La Corte ritiene corretta la valutazione di identità dei servizi e di somiglianza dei segni, nonché la conclusione finale sul rischio di confusione. Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato in diritto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’interveniente.
Opposizione al marchio UE figurativo "hômity" contro il marchio anteriore "DOMITYS": la somiglianza dei segni e l’identità dei servizi giustificano il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente confermato il rigetto della registrazione del marchio richiesto per esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare quanto a: pubblico di riferimento, confronto dei servizi, confronto dei segni e valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
Quando i servizi designati dal marchio richiesto sono inclusi in categorie più ampie coperte dal marchio anteriore, e i segni presentano una somiglianza visiva almeno bassa e una somiglianza fonetica superiore alla media, il Tribunale può confermare l’esistenza di un rischio di confusione complessivo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La diversa strategia commerciale del titolare del marchio anteriore e l’asserita destinazione a pubblici differenti non incidono sulla determinazione del pubblico rilevante, che va identificato in base ai servizi così come registrati; inoltre, i riferimenti generici agli atti amministrativi non bastano a sostenere censure non specificate nel ricorso. Il ricorso è quindi respinto perché manifestamente infondato in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE figurativo "hômity" contro il marchio anteriore "DOMITYS"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale statuisce in forma di ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
Green Asset, SL aveva chiesto la registrazione del marchio UE figurativo "hômity" per servizi delle classi 36 e 37, tra cui servizi immobiliari e servizi di manutenzione/ristrutturazione edilizia. Domitys SAS ha presentato opposizione fondandosi sul marchio anteriore "DOMITYS", registrato, tra l’altro, per servizi delle medesime classi e opponendo il motivo relativo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione, ravvisando un rischio di confusione. La commissione di ricorso ha confermato tale esito. Con il ricorso al Tribunale, la richiedente chiedeva l’annullamento, e se del caso la riforma, della decisione impugnata.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto in presenza di identità o somiglianza tra segni e servizi tali da generare rischio di confusione;
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente una decisione con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto;
- l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia, l’articolo 53 dello Statuto e l’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, sul contenuto del ricorso e sull’obbligo di esporre in modo chiaro e preciso i motivi.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente contestava, in sintesi:
- la definizione del pubblico rilevante, sostenendo che i servizi dei due marchi si rivolgerebbero a platee diverse;
- il confronto dei servizi, affermando che la descrizione del marchio anteriore sarebbe troppo generica o comunque non comprenderebbe i servizi del marchio richiesto;
- il confronto dei segni, in particolare la rilevanza del numero di lettere comuni;
- la valutazione globale del rischio di confusione.
Pubblico rilevante
Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso: il pubblico rilevante comprende sia il grande pubblico sia gli operatori professionali con competenze specifiche, con un grado di attenzione da medio ad elevato.
Viene escluso che la presunta scelta commerciale del titolare del marchio anteriore di rivolgersi a persone anziane possa incidere sulla definizione del pubblico rilevante. Tale definizione deve infatti basarsi sulle classi e sulle specificazioni dei servizi registrati, e non sulle scelte di marketing delle parti. Il Tribunale richiama inoltre il principio secondo cui il pubblico rilevante è composto dagli utenti potenzialmente interessati a entrambi i segni.
Confronto dei servizi
Quanto ai servizi di classe 36, il Tribunale approva la conclusione secondo cui i servizi del marchio richiesto rientrano nella categoria più ampia di "real estate affairs" coperta dal marchio anteriore. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui servizi come locazione, acquisto, vendita e gestione di immobili ricadono in tale nozione ampia.
Quanto ai servizi di classe 37, il Tribunale conferma che:
- il servizio di "laundering" compare identicamente in entrambe le liste;
- il servizio di "launderette facilities (provision of-)" rientra nella nozione di "laundry" del marchio anteriore;
- gli altri servizi di classe 37 del marchio richiesto possono essere inclusi nella categoria più ampia di "building construction and maintenance".
Ne deriva che la valutazione di identità dei servizi operata dalla commissione di ricorso non viene censurata in modo efficace.
Confronto dei segni
Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva già qualificato gli elementi verbali e figurativi del marchio anteriore come distintivi, senza individuare un elemento dominante. La ricorrente non contestava in modo specifico la somiglianza fonetica, considerata superiore alla media, né la neutralità del confronto concettuale.
Sul piano visivo, i segni sono ritenuti almeno debolmente simili: presentano un numero di lettere quasi identico e condividono la sequenza di cinque lettere "omity". Differiscono per la consonante iniziale, per il segno diacritico sul marchio richiesto, per la lettera finale del marchio anteriore e per gli elementi figurativi di quest’ultimo.
Il Tribunale dichiara inammissibile, per insufficiente specificità, l’argomento secondo cui il numero di lettere sarebbe irrilevante, poiché la ricorrente non spiega in modo concreto perché tale elemento non dovrebbe essere considerato nella comparazione visiva.
Valutazione globale del rischio di confusione
Ribadito il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, il Tribunale conferma la valutazione complessiva della commissione di ricorso. La combinazione tra l’identità dei servizi, la somiglianza visiva almeno inferiore alla media e la somiglianza fonetica superiore alla media rende sufficiente il rischio che il pubblico possa ritenere i servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il Tribunale sottolinea che i diversi elementi figurativi del marchio anteriore non bastano a compensare la forte vicinanza complessiva tra i segni e a escludere il rischio di confusione.
Esito e spese
Il ricorso è respinto come manifestamente infondato in diritto. Green Asset è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Domitys SAS; EUIPO sopporta le proprie spese, non essendovi stata udienza e non avendo chiesto la condanna alle spese se non in tale eventualità.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e basata sui servizi come registrati, non sulle strategie commerciali delle parti; inoltre, servizi ricompresi in categorie più ampie del marchio anteriore possono considerarsi identici, e una somiglianza fonetica elevata unita a una somiglianza visiva non trascurabile può bastare a sostenere il rischio di confusione anche in presenza di elementi figurativi differenzianti.
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