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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-507/25

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 8 April 2026. — Access Info Europe v European Commission. — Action for annulment – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to the revision of Regulation (EU) No 1169/2011 – Initial refusal of access – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-507/25

Giurisprudenza europea62025TO0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Access Info Europe contro il rifiuto iniziale della Commissione di divulgare documenti relativi alla revisione del regolamento sulle informazioni alimentari. Nel sistema a due fasi del regolamento n. 1049/2001, il rifiuto iniziale non è un atto impugnabile; contano il diniego implicito formatosi allo scadere del termine sulla domanda confermativa o, se interviene, la successiva decisione espressa. Poiché la Commissione ha adottato una decisione espressa sulla domanda confermativa prima della proposizione del ricorso, il ricorso rivolto contro l’atto iniziale è stato respinto come inammissibile.

Accesso ai documenti: il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso diretto contro il rifiuto iniziale della Commissione perché l’atto impugnabile era la successiva decisione espressa sulla domanda confermativa.

La questione giuridica

Se, in una procedura di accesso ai documenti disciplinata dal regolamento (CE) n. 1049/2001, il ricorso ex articolo 263 TFUE possa essere proposto contro il rifiuto iniziale della domanda di accesso, oppure se l’atto impugnabile sia esclusivamente la decisione adottata in risposta alla domanda confermativa; inoltre, se la decisione espressa adottata dalla Commissione dopo la scadenza del termine per rispondere alla domanda confermativa possa comunque sostituire l’atto implicito di diniego e rendere inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto iniziale.

Principio di diritto

Nel procedimento di accesso ai documenti disciplinato dal regolamento n. 1049/2001, l’atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE è, in linea di principio, la decisione adottata in risposta alla domanda confermativa, oppure il diniego implicito che si forma allo scadere del termine per rispondere; il rifiuto iniziale non è autonomamente impugnabile perché costituisce solo una prima posizione provvisoria. Se, dopo la scadenza del termine per la domanda confermativa ma prima della proposizione del ricorso, la Commissione adotta una decisione espressa definitiva, questa sostituisce il diniego implicito e diventa l’unico atto impugnabile. Di conseguenza, un ricorso diretto contro il rifiuto iniziale è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 130, paragrafo 1 e paragrafo 7, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 2, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011

Accesso ai documenti: irricevibilità del ricorso contro il rifiuto iniziale della Commissione

Il Tribunale, sesta sezione, decide in ordine a un ricorso per annullamento proposto da Access Info Europe contro il rifiuto iniziale della Commissione di concedere l’accesso ad alcuni documenti relativi alla revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011. La pronuncia riguarda esclusivamente l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi del regolamento di procedura.

Fatti e svolgimento della procedura

Access Info Europe aveva chiesto, il 3 marzo 2025, l’accesso a tre documenti della DG Salute e sicurezza alimentare: la relazione di valutazione d’impatto, il parere del Regulatory Scrutiny Board e il verbale di una riunione preliminare "RSB – SANTE". La richiesta, presentata sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001, era stata inizialmente respinta il 3 aprile 2025 per applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

La richiedente ha quindi presentato, il 9 aprile 2025, una domanda confermativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. La Commissione ha prorogato il termine di risposta, ma non ha risposto entro il termine prorogato, scaduto il 30 maggio 2025. Solo il 24 luglio 2025 la Commissione ha adottato una decisione espressa sulla domanda confermativa, notificata il giorno successivo. Il ricorso al Tribunale è stato depositato il 28 luglio 2025, ma era formulato contro il solo rifiuto iniziale del 3 aprile 2025.

Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

La Commissione ha sostenuto che il ricorso fosse diretto contro un atto non impugnabile, poiché il rifiuto iniziale costituisce soltanto una prima presa di posizione nel procedimento di accesso ai documenti. Secondo l’istituzione, l’unico atto suscettibile di ricorso ex articolo 263 TFUE sarebbe la decisione adottata in risposta alla domanda confermativa, la quale sostituisce la posizione iniziale.

Argomenti della ricorrente

Access Info Europe ha contestato che la decisione del 24 luglio 2025 potesse valere come decisione confermativa utile ai fini del termine di ricorso. A suo avviso, una decisione adottata dopo la scadenza del termine fissato dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 non potrebbe incidere retroattivamente sulla situazione giuridica. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, una volta decorso inutilmente il termine del 30 maggio 2025, il rifiuto del 3 aprile 2025 avrebbe cessato di essere provvisorio e sarebbe divenuto l’unico atto impugnabile.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda la struttura bifasica della procedura di accesso ai documenti prevista dal regolamento n. 1049/2001:

  • la risposta alla domanda iniziale, ai sensi dell’articolo 7, è solo una prima posizione, di regola non impugnabile;
  • la domanda confermativa, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, consente all’interessato di chiedere il riesame;
  • solo la decisione adottata in risposta alla domanda confermativa è, in linea di principio, un atto idoneo a produrre effetti giuridici e dunque impugnabile.

Il Tribunale precisa poi che il silenzio dell’istituzione sulla domanda confermativa oltre il termine previsto dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, determina una decisione implicita di diniego ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e che tale diniego implicito costituisce il punto di partenza del termine per ricorrere.

Quanto alla tesi della ricorrente, il Tribunale afferma che la scadenza del termine non priva la Commissione del potere di adottare una decisione espressa, sebbene tardiva. L’amministrazione resta in linea di principio tenuta a rispondere in modo motivato alle domande di accesso, e il ritardo non comporta di per sé violazione della tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’interessato può comunque impugnare il diniego implicito.

Il punto decisivo è che, quando l’istituzione adotta successivamente una decisione espressa e definitiva sulla domanda confermativa, tale decisione sostituisce necessariamente il diniego implicito. Nel caso concreto, la Commissione ha adottato la decisione espressa del 24 luglio 2025 prima della proposizione del ricorso e prima della scadenza del termine per impugnare il diniego implicito. Di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso, l’atto impugnabile non era più il rifiuto iniziale del 3 aprile 2025, bensì la decisione espressa del 24 luglio 2025.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale dichiara che il ricorso, in quanto diretto contro il rifiuto iniziale del 3 aprile 2025, riguarda un atto non impugnabile e va pertanto dichiarato irricevibile.

Ne consegue anche che:

  • non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento di Foodwatch eV, ormai priva di oggetto;
  • Access Info Europe è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione;
  • Foodwatch eV sopporta le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La decisione ribadisce che, nei procedimenti di accesso ai documenti, il rifiuto iniziale non apre in sé la via al ricorso per annullamento. L’azione deve rivolgersi contro il diniego implicito o contro la decisione espressa resa sulla domanda confermativa, che sostituisce la posizione precedente. La pronuncia conferma inoltre che l’adozione tardiva di una decisione espressa non rende inammissibile, di per sé, il controllo giurisdizionale, purché il ricorso sia indirizzato contro l’atto effettivamente impugnabile.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativacontrollo giurisdizionale degli atti dell’ueprocedimento amministrativo europeodiritto di difesa e tutela giurisdizionale effettiva

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