Sentenza n. 90/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale di gara n. 1 del 21/08/2025, nel quale il seggio di gara, preso atto della carenza all'interno dell'offerta della Bunder Company S.r.l. della “documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 9.3.2 requisiti di capacità tecnica e professionale”, ha attivato il soccorso istruttorio; - del verbale di gara n. 2 del 01/09/2025, nel quale il seggio di gara, a seguito della valutazione dei documenti trasmessi dalla Bunder Company S.r.l. in riscontro al soccorso istruttorio, ha proposto l'aggiudicazione della gara a favore della predetta Società; - della determinazione n. 1352 del 08/10/2025, con la quale il Comune di Otranto ha aggiudicato il lotto 1 alla Bunder Company S.r.l.; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o connesso, di data ed estremi sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 della gara alla Bunder Company S.r.l., nonché i verbali di gara relativi al soccorso istruttorio e alla proposta di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che l’aggiudicataria non possedesse il requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall’art. 9.3.1 del disciplinare, consistente in un fatturato medio annuo sufficiente rispetto ai lotti cui aveva partecipato; ha inoltre contestato la validità della dichiarazione sul fatturato, perché resa dal legale rappresentante anziché dall’organo di controllo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 9.3.2 del disciplinare, per mancata produzione, con la domanda di partecipazione, della documentazione attestante l’esecuzione di forniture analoghe. Ha contestato sia l’ammissibilità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante sia l’idoneità e la formazione successiva di parte della documentazione prodotta. In terzo luogo, ha lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria per avere indicato nell’offerta economica costi della manodopera pari a zero, in violazione dell’art. 16.2 del disciplinare, sostenendo che l’appalto comprendesse prestazioni ulteriori rispetto alla mera fornitura e fosse quindi soggetto all’obbligo di indicazione dei costi della manodopera.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al requisito di fatturato, ha ritenuto corretto il computo integrale del fatturato 2015, poiché la società era stata costituita nel corso di quell’anno e aveva iniziato a fatturare dopo agosto, e ha giudicato ammissibile, per il 2025, l’utilizzo di estratto IVA autenticato e bilancio provvisorio, non essendo il disciplinare limitato ai soli bilanci approvati. Ha inoltre affermato che, in base alla formulazione ampia dell’art. 9.3.1 e ai principi di accesso al mercato e massima partecipazione, sono computabili anche forniture non identiche ma analoghe e riconducibili al medesimo settore, comprese quelle di veicoli e macchinari destinati alla raccolta dei rifiuti. La dichiarazione resa dal legale rappresentante è stata ritenuta legittima, poiché il disciplinare richiedeva la dichiarazione dell’organo di controllo solo ove presente e la società a responsabilità limitata ne era priva. Quanto al requisito tecnico-professionale, il Collegio ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio: la concorrente aveva dichiarato il possesso del requisito nella domanda, mentre mancava soltanto la documentazione comprovante attività pregresse, non riconducibile all’offerta tecnica o economica. È stata ritenuta sufficiente anche documentazione sostanzialmente analoga a quella tipizzata dal disciplinare, quale un provvedimento amministrativo relativo all’esecuzione di una fornitura, corredato da fatture e ricevute di pagamento. Sono stati considerati utilizzabili anche certificati formati dopo la partecipazione, in quanto meri mezzi di prova di requisiti già maturati anteriormente. Quanto ai costi della manodopera, il TAR ha rilevato la contraddittorietà del disciplinare: da un lato escludeva oneri per manodopera e richiamava l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023; dall’altro imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione di costi superiori a zero. La contraddizione è stata risolta in favore della partecipazione e dell’interpretazione conforme al codice dei contratti, ritenendo l’appalto una fornitura senza posa in opera, limitata alla fornitura e al trasporto di attrezzature immediatamente utilizzabili. Ne consegue la legittimità dell’indicazione di costi della manodopera pari a zero. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia e la contraddittorietà della lex specialis.
Norme richiamate
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; la decisione valorizza la verifica sostanziale dei requisiti dichiarati.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di gara.
art. 101 d.lgs. 36/2023
integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa ... con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica
Consente di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione di partecipazione, purché non riguardino l’offerta tecnica o economica; può quindi essere utilizzato per acquisire documenti probatori di un requisito già dichiarato.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
nelle forniture senza posa in opera
L’obbligo di indicare i costi della manodopera non si applica alle forniture senza posa in opera. La norma prevale, quale disposizione primaria, su una previsione della lex specialis incompatibile.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato insieme all’art. 10 come espressione dei principi di accesso al mercato e di massima partecipazione, che orientano l’interpretazione dei requisiti e della lex specialis.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Impone un’interpretazione dei requisiti coerente con il principio di accesso al mercato e di massima partecipazione, escludendo formalismi non necessari.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Disciplina la dichiarazione sostitutiva resa sul fatturato; nel caso concreto essa poteva essere validamente sottoscritta dal legale rappresentante in assenza dell’organo di controllo.
art. 2477 cod. civ.
Rileva per stabilire i casi in cui una società a responsabilità limitata è obbligata a nominare l’organo di controllo; in assenza di tale organo, la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante.
art. 16.2 del disciplinare di gara
a pena di esclusione ... l’importo dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, che non potrà essere pari a “0”
La previsione è stata ritenuta contraddittoria con altre disposizioni del disciplinare e, se interpretata come applicabile a una fornitura senza posa in opera, non può prevalere sull’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023.
art. 9.3.1 del disciplinare di gara
Richiede un fatturato medio relativo a forniture di attrezzature e materiali di consumo per il servizio di raccolta RSU, aumentato in caso di partecipazione a più lotti; il requisito può essere dimostrato considerando forniture analoghe e dati economici affidabili anche diversi da bilanci già approvati.
art. 9.3.2 del disciplinare di gara
Richiede l’esecuzione, nell’ultimo decennio, di forniture analoghe e indica i documenti normalmente utilizzabili per provarla; la prova può essere fornita anche mediante documentazione sostanzialmente analoga.
art. 19 del disciplinare di gara
sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione ... e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione
Conferma l’ampiezza del soccorso istruttorio per la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione, esclusa quella dell’offerta economica.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato in relazione alla possibile nullità di una clausola della lex specialis contra legem; una previsione incompatibile con l’art. 108, comma 9, sarebbe da considerare non apposta.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede un fatturato relativo a forniture analoghe, il requisito non può essere interpretato nel senso di esigere l’identità assoluta delle prestazioni: sono computabili le forniture riconducibili al medesimo settore imprenditoriale o professionale e idonee a dimostrare la capacità di eseguire l’appalto.
- Nel calcolo di un requisito di fatturato riferito a un periodo determinato, il disciplinare deve essere applicato secondo criteri coerenti con i dati economici effettivamente disponibili e affidabili; in assenza di una previsione che imponga l’utilizzo esclusivo di bilanci approvati, possono essere valorizzati anche estratti IVA autenticati e bilanci provvisori.
- Il soccorso istruttorio è legittimo per integrare la documentazione mancante relativa a un requisito di partecipazione già dichiarato, purché la documentazione non riguardi l’offerta tecnica o economica e non serva a modificare il contenuto dell’offerta o a creare ex post il requisito.
- La comprova di un requisito di capacità tecnica può essere fornita mediante documentazione sostanzialmente analoga a quella espressamente indicata dalla lex specialis, quando essa dimostri con sufficiente certezza l’oggetto, l’importo, il periodo e l’effettiva esecuzione della prestazione.
- La data successiva del documento probatorio non impedisce la sua utilizzazione nel soccorso istruttorio quando il documento attesti attività e requisiti già maturati prima della presentazione dell’offerta; il requisito riguarda il fatto storico provato, non la data di formazione del mezzo di prova.
- In caso di contraddittorietà della lex specialis su una clausola escludente, deve essere privilegiata l’interpretazione conforme alla disciplina primaria dei contratti pubblici e al favor partecipationis. Per una fornitura senza posa in opera, l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 consente l’indicazione di costi della manodopera pari a zero.
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