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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la maggiore imposta di registro richiesta sull'atto di cessione d'azienda del 26 ottobre 2006, con cui la società aveva acquistato il ramo aziendale al prezzo dichiarato di Euro 450.000. L'Agenzia aveva rideterminato il valore dell'avviamento, considerando sia il valore economico dell'attività televisiva, parametrato al numero di potenziali spettatori e a transazioni comparabili nel settore, sia quello della testata giornalistica, calcolato sulla base dei ricavi medi e della redditività del settore. La contribuente contestava la metodologia, ritenendola estrinseca, non adeguatamente rapportata alle caratteristiche concrete dell'azienda, e deduceva anche l'incidenza negativa di interferenze sulla frequenza televisiva, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa relativamente alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva confermato l'accertamento dell'Ufficio, poiché i criteri utilizzati costituivano elementi presuntivi idonei a stimare il valore venale dell'azienda e dell'avviamento. I parametri del D.P.R. n. 460 del 1996 possono fungere da valore minimo e l'Amministrazione può utilizzare dati comparativi e extracontabili, purché riferibili al valore di mercato; nel caso concreto la contribuente non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare una diversa valutazione. È stata inoltre esclusa l'incertezza normativa oggettiva idonea a eliminare le sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    "valore venale in comune commercio"; il valore dell'azienda è controllato anche con riferimento al valore complessivo dei beni che la compongono, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

    Ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione deve determinare il valore effettivo di mercato dell'azienda trasferita. Il riferimento alle scritture contabili riguarda principalmente le passività da considerare e non impedisce l'utilizzo di dati extracontabili, perizie e transazioni comparabili.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Disciplina i poteri di rettifica e l'obbligo di motivazione dell'avviso. La censura relativa alla motivazione dell'atto è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso per cassazione non riportava testualmente i passaggi dell'avviso contestati.

  • D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4

    Prevede un criterio parametrico per il calcolo dell'avviamento, basato sulla redditività e sui ricavi medi degli ultimi tre periodi d'imposta, con applicazione del relativo moltiplicatore. Sebbene la disposizione non sia più vigente, continua a essere utilizzata come parametro indicativo e, normalmente, come valore minimo di riferimento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Richiede la specificità dei motivi di appello tributario. Nel caso concreto, il rilievo di inammissibilità formulato dalla CTR è stato considerato un obiter dictum, poiché la decisione era fondata sul rigetto nel merito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 6

    Consente l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa tributaria. Tale esimente richiede un'incertezza oggettiva, verificabile attraverso elementi come norme difficili da interpretare, prassi contraddittorie o orientamenti giurisprudenziali contrastanti; non è sufficiente la difficoltà soggettiva del contribuente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Richiamata dalla contribuente in relazione all'affidamento e all'errore scusabile, ma non ritenuta applicabile in assenza di una situazione oggettiva di incertezza normativa.

  • Codice civile, art. 2555

    Definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. La valutazione dell'avviamento deve quindi considerare la capacità del complesso organizzato di produrre risultati economici superiori a quelli dei singoli beni isolatamente considerati.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Regolano l'onere della prova e le presunzioni. L'Amministrazione può fondare la rettifica su una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a contrastare la stima.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda, l'imposta di registro può essere calcolata sul valore venale effettivo dell'azienda e dell'avviamento, anche se superiore al prezzo dichiarato nel contratto.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare perizie, transazioni comparabili, dati di mercato e altri elementi extracontabili, purché siano concretamente riferibili alla capacità reddituale e al valore di mercato dell'azienda.
  • I parametri regolamentari relativi all'avviamento costituiscono normalmente un riferimento minimo o presuntivo, ma devono essere disapplicati o adeguati quando risultino concretamente inidonei a rappresentare il valore di libero mercato.
  • Per contestare efficacemente una stima dell'avviamento non è sufficiente criticare in astratto il metodo: occorrono dati tecnici, contabili e di mercato specifici, preferibilmente riferiti alla reale situazione dell'azienda trasferita.
  • Fattori che riducono la redditività, come interferenze tecniche o limitazioni nell'utilizzo degli impianti, devono essere dimostrati e deve essere chiarito il loro concreto impatto sul valore economico dell'azienda.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; sono esaminabili soltanto effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti nei limiti previsti dalla legge.
  • L'esimente per incertezza normativa oggettiva non opera solo perché il calcolo dell'avviamento è complesso o manca un metodo legislativo unico. È necessario dimostrare una reale e oggettiva impossibilità interpretativa della disciplina applicabile.
  • Quando l'avviso di rettifica è contestato per difetto di motivazione, il ricorso deve riportare i passaggi testuali dell'avviso necessari a verificare la censura, in ossequio al principio di autosufficienza.

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