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Sentenza

Sentenza n. 1669/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brescia di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva (doc. 2) dalla ricorrente in data 8 maggio 2024, nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) viene assegnato alla ricorrente quale obbiettivo contrattuale relativo alle prestazioni ambulatoriali non rientranti nelle tipologie di prestazioni di cui al PNGLA il mantenimento dei medesimi volumi erogati nel 2022.

Giustizia amministrativa202401729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi, inclusi la deliberazione dell’ATS di Brescia e il contratto sanitario per l’anno 2024 sottoscritto con riserva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale e titolare di un contratto con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato gli atti regionali di programmazione sanitaria relativi all’assegnazione delle risorse agli erogatori. In particolare, ha contestato: la determinazione del budget di specialistica ambulatoriale in misura pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; il meccanismo di abbattimento dell’esubero di produzione relativo alle prestazioni di ricovero e cura erogate a favore di cittadini fuori regione oltre il tetto assegnato; la possibilità per l’ATS di non assegnare le risorse residue non utilizzate del budget per lo screening programmato; nonché l’obiettivo contrattuale di mantenere, per le prestazioni ambulatoriali non rientranti nelle tipologie del PNGLA, i volumi erogati nel 2022. Dal testo non risultano specificamente enunciati i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente nella camera di consiglio del 13 aprile 2026. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti di programmazione sanitaria e ai relativi atti applicativi. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione di fissazione del ricorso finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il ricorso è stato introdotto e definito con sentenza in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio in rito quando emerga il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse e l’attività difensiva della parte resistente è stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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