Sentenza del 19/12/2019 n. 33904 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2002, con cui il reddito d'impresa era stato elevato da 26.488 a 31.369 euro ai fini IRPEF e IRAP sulla base dello scostamento dai parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso, l'illegittimo ricorso al metodo induttivo, l'attribuzione ai parametri del valore di presunzione legale e il mancato esame del fatto che il reddito dichiarato risultava congruo rispetto allo studio di settore più recente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo errata la decisione della CTR, che aveva considerato sufficiente il solo scostamento dai parametri e gli aveva attribuito valore di presunzione legale. La Corte ha chiarito che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che, dopo l'instaurazione del contraddittorio, l'Ufficio deve esaminare le contestazioni del contribuente e motivare specificamente il loro eventuale rigetto. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 e seguenti
Disciplina il sistema degli accertamenti standardizzati fondati sui parametri e sugli strumenti statistici di determinazione dei ricavi e dei compensi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)
Prevede la possibilità di rettificare il reddito d'impresa sulla base di presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e adeguatamente motivate.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 184
Rilevante per l'applicazione dei parametri utilizzati nell'accertamento standardizzato.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Stabilisce i parametri utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per stimare la redditività ordinaria dell'attività.
D.P.C.M. 27 marzo 1997
Integra la disciplina tecnica dei parametri applicabili agli accertamenti standardizzati.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
Rilevante nel quadro normativo degli accertamenti basati su parametri e studi di settore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3
Sanziona la carenza dei requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento.
Codice civile, art. 2728
La Corte ha escluso che lo scostamento dai parametri integri una presunzione legale; esso costituisce invece una presunzione semplice, la cui efficacia deve essere valutata in concreto.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nella formulazione anteriore alla riforma del 2012
Consente di censurare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, applicabile al ricorso in esame perché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2010.
Massime di principio
- Il solo scostamento tra reddito dichiarato e risultato dei parametri o degli studi di settore non basta, di regola, a giustificare l'accertamento: costituisce una presunzione semplice e non una presunzione legale.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve considerare le giustificazioni e gli elementi forniti e spiegare nell'avviso perché li ritiene inattendibili o insufficienti.
- Se il contribuente risulta congruo rispetto a uno studio di settore più evoluto o maggiormente pertinente, l'accertamento non è automaticamente escluso, ma l'Amministrazione deve fornire una motivazione specifica e rafforzata per giustificare il ricorso a parametri meno affinati.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio può consentire all'Ufficio di fondare l'accertamento sullo scostamento, purché il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente non abbia formulato alcuna contestazione o allegazione.
- In sede giudiziale, una motivazione meramente apparente o stereotipata, che affermi genericamente l'assenza di prove contrarie senza esaminare le deduzioni decisive del contribuente, può comportare la cassazione della sentenza.
- Il rinvio della causa non equivale all'annullamento definitivo dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.
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