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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40876/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. (dichiarazione di false generalita' alla polizia giudiziaria). I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullita' della sentenza per incompatibilita' del Presidente del collegio (avendo questi partecipato a precedente decisione che aveva accolto istanza di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p.); 2) nullita' per omessa notifica all'imputato detenuto e per omessa nomina ex novo del difensore, con contestuale mancata traduzione dell'imputato dal carcere al dibattimento; 3) nullita' per mancata traduzione dell'imputato detenuto in occasione del processo di primo grado; 4) vizio nella valutazione della prova e della identificazione: essendo ignote le esatte generalita' dell'imputato, non si potrebbe affermare con certezza che quelle fornite fossero false.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto, nel complesso, infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'incompatibilita' del giudice non comporti di per se' la nullita' del giudizio quando esista lo strumento della ricusazione non esperito; l'eventuale vizio andava dedotto mediante ricusazione e non con dichiarazione di nullita'. Quanto ai motivi relativi alla mancata notifica e alla mancata traduzione, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva gia' esperito l'istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, ottenuto la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.; l'ordinanza di restituzione non e' stata impugnata nei termini e cio' ha determinato una preclusione processuale che impedisce ora di far valere le stesse doglianze in cassazione. Inoltre la Corte ha confermato il principio per cui la reiterazione di generalita' diverse costituisce di per se' il reato di cui all'art. 495 c.p., anche se le vere generalita' restino ignote o se una sola delle dichiarazioni fosse vera. Infine e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorso e' quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Tipizza il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle generalita' o qualita' personali; la Corte conferma che piu' dichiarazioni discordanti integrano il reato anche se le vere generalita' non sono state accertate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione nel termine per impugnare; la Corte spiega la distinzione tra restituzione in termini (che presuppone validita' del processo ma mancata conoscenza effettiva) e rescissione del giudicato (che investe la formale invalidita' della costituzione del rapporto processuale)

  • art. 97, comma 1 e comma 4 cod. proc. pen.

    Regolano la nomina del difensore d'ufficio in caso di interruzione del rapporto fiduciario; la Corte ritiene che l'assenza del difensore di fiducia e la sua sostituzione non abbiano determinato automaticamente nullita' senza che siano state esperite le procedure corrette in sede di merito

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato nel dibattimento; la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza in primo grado e non provata la illegittima celebrazione del processo senza l'imputato, motivo per cui la rescissione del giudicato e' stata respinta

  • art. 178, lett. a) cod. proc. pen.

    Individua i casi di incapacitazione del giudice; la Corte distingue tra difetto assoluto di capacita' che puo' generare nullita' e incompatibilita' endoprocessuale che va dedotta mediante ricusazione

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Comma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i vizi denunciati relativamente alla motivazione e alla valutazione della prova e delle generalita'

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Collegato all'impugnazione delle ordinanze, la Corte ha ricordato che l'ordinanza che ha deciso la restituzione in termini non e' stata impugnata nei termini, determinando preclusione

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza; la mancata impugnazione dell'ordinanza ha precluso la riproposizione delle stesse questioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Cost., art. 111 e art. 117; CEDU, art. 6

    Richiamate per il principio di terzieta' e imparzialita' del giudice; la Consulta ha indicato i requisiti per configurare incompatibilita' endoprocessuale che devono essere verificati per far valere la nullita' per incompatibilita'

Massime di principio

  • L'incompatibilita' del giudice, salvo casi di assoluta incapacita' oggettiva, va dedotta con ricusazione: non sempre determina la nullita' automatica del giudizio
  • La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e la rescissione del giudicato sono istituti distinti: la prima riguarda la mancata effettiva conoscenza del processo, la seconda l'illegittima formazione del rapporto processuale; il rigetto di una richiesta straordinaria non puo' essere riaperto in cassazione senza elementi nuovi
  • Se un'ordinanza favorevole (ad es. di restituzione in termini) non e' impugnata nei termini, si genera una preclusione che impedisce di riproporre le stesse doglianze in sede successiva
  • La mancanza di traduzione dal carcere o di notifiche al detenuto richiede prova della illegittima celebrazione del processo o della mancata effettiva conoscenza; l'assenza di tali prove puo' far ritenere la regolarita' del procedimento
  • La condotta consistente nel fornire piu' generalita' discordanti integra il reato di cui all'art. 495 c.p. anche se la vera identita' rimane sconosciuta o solo una delle dichiarazioni risulta vera
  • La valutazione di questioni di diritto da parte del giudice del merito, anche se motivata in modo discutibile, quando corretta nel principio non costituisce motivo di cassazione se non vi e' errore di diritto
  • Chi intende impugnare vizi procedurali rilevanti deve attivare tempestivamente gli strumenti procedurali idonei (ricorso, ricusazione, impugnazione dell'ordinanza); il mancato esercizio produce preclusione

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