Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contenzioso tributario - Notifica ricorso ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 - Mancanza di sottoscrizione - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto inesistente la notificazione perché sulla copia dell'atto depositata mancava la sottoscrizione di un impiegato del comune; ha escluso che documenti diversi ed estranei alla copia del ricorso o la sola dicitura a timbro dell'ente possano considerarsi idonei a completare la modalità di notifica prevista dall'art. 16, comma 3. Conseguenza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorso introduttivo notificato ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 risultava privo della sottoscrizione di un impiegato del comune sulla copia dell'atto depositata; si discuteva se altre prove (es. documenti diversi dalla copia del ricorso o la dicitura a timbro dell'ente) potessero supplire alla mancanza della firma sull'originale della copia consegnata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 3

    la notificazione all'ufficio del Ministero delle Finanze e all'ente locale tramite consegna all'impiegato che rilascia ricevuta sulla copia richiede la sottoscrizione di tale impiegato sulla copia stessa; si tratta di un requisito formale essenziale la cui mancanza rende inesistente la notifica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 20

    il rinvio operato dall'art. 20 conferma l'applicazione delle modalità di notifica previste dall'art. 16 anche nel processo tributario; quindi le stesse regole formali e i relativi effetti (inesistenza della notifica in caso di omissione della firma) si applicano per le notifiche disciplinate dal rinvio.

Massime di principio

  • Le modalità formali di notifica previste dall'art. 16, comma 3, sono perentorie: la sottoscrizione di chi riceve l'atto sulla copia del ricorso è requisito essenziale; la sua mancanza determina l'inesistenza della notifica.
  • Documenti diversi dalla copia del ricorso (es. attestazioni separate) o la semplice apposizione del timbro dell'ente non suppliscono alla mancanza della firma dell'impiegato sulla copia consegnata.
  • In caso di notifica a enti pubblici, è necessario verificare che la copia dell'atto riporti la firma dell'impiegato che ha ricevuto l'atto e, se possibile, conservare la ricevuta firmata; in mancanza è consigliabile procedere a nuova notifica nei modi corretti.
  • La giurisprudenza è costante nel richiedere il rispetto formale di tali adempimenti e, pertanto, chi impugna deve porre attenzione preventiva alle modalità di consegna per evitare l'inammissibilità del ricorso.
  • Se la sottoscrizione manca e il termine processuale è ormai decorso, il ricorrente rischia l'inammissibilità definitiva; valutare tempestivamente rimedi alternativi solo se espressamente ammessi dalle norme o dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.