Sentenza del 10/02/2020 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Notifica ricorso ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 - Mancanza di sottoscrizione - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto inesistente la notificazione perché sulla copia dell'atto depositata mancava la sottoscrizione di un impiegato del comune; ha escluso che documenti diversi ed estranei alla copia del ricorso o la sola dicitura a timbro dell'ente possano considerarsi idonei a completare la modalità di notifica prevista dall'art. 16, comma 3. Conseguenza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso introduttivo notificato ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 risultava privo della sottoscrizione di un impiegato del comune sulla copia dell'atto depositata; si discuteva se altre prove (es. documenti diversi dalla copia del ricorso o la dicitura a timbro dell'ente) potessero supplire alla mancanza della firma sull'originale della copia consegnata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 3
la notificazione all'ufficio del Ministero delle Finanze e all'ente locale tramite consegna all'impiegato che rilascia ricevuta sulla copia richiede la sottoscrizione di tale impiegato sulla copia stessa; si tratta di un requisito formale essenziale la cui mancanza rende inesistente la notifica.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 20
il rinvio operato dall'art. 20 conferma l'applicazione delle modalità di notifica previste dall'art. 16 anche nel processo tributario; quindi le stesse regole formali e i relativi effetti (inesistenza della notifica in caso di omissione della firma) si applicano per le notifiche disciplinate dal rinvio.
Massime di principio
- Le modalità formali di notifica previste dall'art. 16, comma 3, sono perentorie: la sottoscrizione di chi riceve l'atto sulla copia del ricorso è requisito essenziale; la sua mancanza determina l'inesistenza della notifica.
- Documenti diversi dalla copia del ricorso (es. attestazioni separate) o la semplice apposizione del timbro dell'ente non suppliscono alla mancanza della firma dell'impiegato sulla copia consegnata.
- In caso di notifica a enti pubblici, è necessario verificare che la copia dell'atto riporti la firma dell'impiegato che ha ricevuto l'atto e, se possibile, conservare la ricevuta firmata; in mancanza è consigliabile procedere a nuova notifica nei modi corretti.
- La giurisprudenza è costante nel richiedere il rispetto formale di tali adempimenti e, pertanto, chi impugna deve porre attenzione preventiva alle modalità di consegna per evitare l'inammissibilità del ricorso.
- Se la sottoscrizione manca e il termine processuale è ormai decorso, il ricorrente rischia l'inammissibilità definitiva; valutare tempestivamente rimedi alternativi solo se espressamente ammessi dalle norme o dalla giurisprudenza.
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