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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 515/2025 del 04/02/2025;

Giustizia amministrativa202502593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, n. 515/2025, notificata al Ministero il 5 febbraio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso è stato notificato il 27 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha verificato il rispetto del termine dilatorio e la prova del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre agli accessori nella misura prevista dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato civile e posto in esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modificazioni

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso esaminato, il termine era ampiamente decorso.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Determina, unitamente alla norma di richiamo, la misura degli accessori riconosciuti sulla somma dovuta in esecuzione del giudicato.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per la determinazione degli accessori sulla somma dovuta.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare la definitività del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare l'obbligo di conformazione dell'amministrazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta decorso, non impedisce la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato che impone l'attribuzione di una prestazione determinata giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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