Sentenza n. 13557/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione dei titoli, graduatorie e successivi provvedimenti di rideterminazione della graduatoria del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non è stato valutato l’incarico di Responsabile Nucleo Sommozzatori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per 959 posti da viceispettore, indicando l’incarico di Responsabile Nucleo Sommozzatori svolto dal 17 giugno 2019 al 17 settembre 2020 e annotato nello stato matricolare. L’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando includeva tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, con attribuzione di 1,2 punti. La commissione ha invece indicato il titolo come non valutabile, attribuendo al candidato 17,073 punti, mentre con il riconoscimento del titolo avrebbe conseguito 18,273 punti, superiori a quelli dell’ultimo vincitore. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri predeterminati dalla commissione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità; violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il verbale di riesame, sostenendo che l’amministrazione avesse introdotto ex post criteri più restrittivi, eluso l’ordinanza cautelare e illegittimamente escluso il titolo richiamando la circolare del 18 novembre 2008 e l’art. 67 d.P.R. 686/1957, nonostante la corrispondenza dell’incarico alla fattispecie prevista dal bando.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua la graduatoria nella sua versione da ultimo rettificata e imponendo all’amministrazione di attribuire al ricorrente 1,2 punti per l’incarico di Responsabile Nucleo Sommozzatori, adottando le conseguenti determinazioni. Il Collegio ha affermato che nei concorsi i criteri di valutazione devono essere rigorosamente predeterminati prima delle operazioni valutative, quale corollario dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva consumato la propria discrezionalità attraverso il bando e il verbale preliminare della commissione, includendo tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di nucleo. La commissione non poteva quindi introdurre in sede applicativa ulteriori condizioni, come la necessità che l’incarico eccedesse le normali mansioni d’ufficio o comportasse particolare aggravio o responsabilità, perché tali limitazioni non risultavano dal bando. Il bando, quale lex specialis, vincolava l’amministrazione e doveva essere interpretato secondo il tenore letterale, senza integrazioni o manipolazioni successive. L’annotazione nello stato matricolare costituiva requisito minimo comune agli incarichi, ma non consentiva di escludere quelli ordinari. Poiché l’incarico svolto dal ricorrente rientrava letteralmente nella categoria del responsabile di nucleo ed era regolarmente annotato, la mancata attribuzione del punteggio violava l’autovincolo amministrativo. Inoltre, anche qualora fosse stata astrattamente possibile una distinzione sostanziale, la commissione avrebbe dovuto motivarla adeguatamente, cosa che non aveva fatto. Il TAR ha ordinato l’esecuzione della sentenza e ha condannato il Ministero dell’Interno alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso
responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra
La clausola includeva tra i titoli valutabili gli incarichi riconducibili alle figure organizzative indicate, senza consentire l’introduzione successiva di ulteriori condizioni restrittive non previste.
artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Impongono la previa determinazione dei criteri di valutazione nei concorsi, a garanzia di imparzialità, trasparenza e oggettività della selezione.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento fondano l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione concorsuale.
art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità
Il richiamo a tale disposizione non consentiva all’amministrazione di restringere ex post l’ambito dei titoli individuato dal bando.
art. 26, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti
La valorizzazione degli incarichi con responsabilità gestionali è coerente con la finalità del concorso di selezionare professionalità idonee a svolgere funzioni superiori.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ha consentito al giudice di ordinare all’amministrazione l’attribuzione del punteggio, non residuando margini di discrezionalità legittimamente esercitabili.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente aveva prospettato, in subordine, la reintegrazione in forma specifica, ma la decisione ha disposto direttamente l’attribuzione del punteggio e le conseguenti determinazioni.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima dell’avvio delle operazioni valutative, così da garantire imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e oggettività della selezione.
- Quando il bando individua mediante denominazioni organizzative determinate le categorie di incarichi valutabili, la commissione deve applicare la clausola secondo il suo significato letterale e non può introdurre successivamente condizioni o limitazioni ulteriori non previste dalla lex specialis.
- La pubblicazione del bando e la successiva predeterminazione dei criteri consumano la discrezionalità dell’amministrazione nella definizione delle regole della procedura; eventuali modifiche o integrazioni devono essere adottate nelle forme proprie del contrarius actus e adeguatamente pubblicizzate, non potendo essere introdotte in sede di valutazione individuale.
- L’annotazione di un incarico nello stato matricolare costituisce un requisito minimo per la sua considerazione quando previsto dalla disciplina concorsuale, ma non consente di escludere l’incarico sulla base di requisiti ulteriori non contemplati dal bando.
- Se l’amministrazione ritiene che un incarico formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando presenti caratteristiche sostanziali incompatibili con la valutazione, deve indicare specificamente tali caratteristiche e motivare adeguatamente l’esclusione; una motivazione integrata postuma mediante criteri non predeterminati è illegittima.
- Quando l’attività amministrativa è vincolata dal bando e la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione del punteggio è documentalmente accertata, il giudice può ordinare direttamente l’attribuzione del punteggio e le conseguenti determinazioni, senza rinviare l’amministrazione a una nuova valutazione discrezionale.
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