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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00064/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'interessata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti da quattro sentenze irrevocabili di condanna. Nel ricorso si sosteneva che il giudice non avesse valorizzato la medesima indole delle violazioni e la loro vicinanza temporale; inoltre si deduceva che la ludopatia da cui la ricorrente risulterebbe affetta costituirebbe un fattore unificante delle singole condotte, idoneo a integrare il comune disegno criminoso. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione nel merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito/esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'accertamento della unicità del disegno criminoso in tema di continuazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo adeguato ed escludendo la riconducibilità dei reati a una preordinazione di fondo; aveva inoltre valutato i parametri indicati dalla difesa, ritenendoli indicativi non di un unico disegno criminoso, ma di un sistema di vita caratterizzato da abitualità criminosa. La ludopatia non è stata ritenuta idonea a mutare tale giudizio, anche perché attestata con riferimento a un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La sentenza richiama implicitamente la disciplina della continuazione e del medesimo disegno criminoso, affermando che la sua applicazione presuppone un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, la verifica dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito o dell'esecuzione.
  • In cassazione è consentito censurare tale valutazione solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Indici quali la medesima indole dei reati, la loro vicinanza temporale o la presenza di una patologia personale non impongono di per sé il riconoscimento della continuazione, se il giudice li abbia motivatamente ritenuti compatibili con una abitualità criminosa anziché con una preordinazione unitaria.
  • La sopravvenuta o successiva emersione di una condizione personale non basta a fondare la continuazione quando non sia dimostrata la sua incidenza causale o unificante rispetto anche ai fatti anteriori.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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