Sentenza n. 1974/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare che ha disposto la gestione diretta della piscina olimpionica comunale in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, istituito un centro federale di alta specializzazione e approvato uno schema di accordo novennale prorogabile; successiva determinazione dirigenziale di sottoscrizione dell'accordo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Comune di Crotone n. 2 del 19 febbraio 2026, deducendo la violazione del d.lgs. 38/2021, del d.lgs. 36/2023, del regolamento comunale n. 83/2025 e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere. Contestava l'affidamento della gestione della piscina olimpionica comunale alla Federazione Italiana Nuoto mediante accordo di collaborazione, senza una procedura a evidenza pubblica, assumendo di essere un ente di promozione sportiva riconosciuto e un operatore interessato del settore, legittimato a concorrere all'affidamento. Il Comune e la Federazione hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse; è stata inoltre eccepita la tardività della documentazione depositata il 27 luglio 2026. Le resistenti hanno anche contestato la rappresentanza legale della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la documentazione depositata il 27 luglio 2026 alle ore 20:25: essendo quello l'ultimo giorno utile, il deposito doveva avvenire entro le ore 12:00 e non ricorrevano i presupposti per l'errore scusabile. Ha quindi accolto l'eccezione di difetto di legittimazione e interesse e dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure contro l'affidamento. La ricorrente è iscritta al RUNTS come associazione di promozione sociale, ma la qualifica di ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI risultava riferibile all'associazione nazionale, della quale essa è un'articolazione provinciale; non risultavano inoltre specifiche previsioni statutarie che attribuissero alla sede provinciale il potere autonomo di proporre azioni giudiziarie. La clausola statutaria sulla responsabilità delle articolazioni territoriali per le obbligazioni assunte disciplina la responsabilità patrimoniale e non dimostra tale autonomia processuale. Gli elementi disponibili non attestavano attività della ricorrente nelle discipline acquatiche: nel registro CONI risultavano attività di calcio a 11, padel, ginnastica per tutti e pallavolo, con un solo tesserato. L'affidamento riguardava una piscina olimpionica e un centro federale di alta specializzazione, per i quali erano necessari requisiti tecnici ed esperienziali specifici, non dimostrati dalla ricorrente; la mera appartenenza alla categoria degli enti di promozione sportiva non fonda la legittimazione a contestare qualsiasi affidamento di impianti sportivi. Spese a carico della ricorrente: euro 2.000,00 ciascuno in favore del Comune e della Federazione, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Secondo consolidata giurisprudenza i termini fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a, per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, poiché espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent.
Il termine per il deposito di memorie e documenti è perentorio e il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità processuale degli atti; nell'ultimo giorno utile, un deposito telematico effettuato oltre le ore 12:00 è considerato effettuato il giorno successivo.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Nella fattispecie, rispetto all’udienza del 7.10.2026 l’ultimo giorno utile per il deposito dei documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a. era il 27.07.2026 entro le ore 12:00, ma il deposito in esame è avvenuto alle ore 20:25, come evincibile dal sistema.
Nel processo amministrativo telematico il deposito eseguito oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze.
artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.
Come noto, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. è necessario il vaglio delle questioni in rito e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, risultando prioritaria la definizione delle prime rispetto a quelle di merito, e fra di esse l’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali - nell’ordine giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione - rispetto alle condizioni dell’azione.
Le questioni di rito vanno esaminate prima di quelle di merito; tra le questioni processuali, i presupposti processuali precedono le condizioni dell'azione.
art. 6, comma 2, d.lgs. 38/2021
Il prescritto affidamento preferenziale è quindi consentito “previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari” - nella specie incentrati sull’alta specializzazione nelle discipline natatorie - non bastando la generica qualificazione sic et simpliciter di ente di promozione sportiva, poiché, diversamente opinando, ciascun ente di promozione potrebbe concorrere all’affidamento della gestione di impianti sportivi in ambiti radicalmente diversi da quelli inerenti alle discipline in concreto oggetto della finalità statutaria.
La preferenza prevista per l'affidamento della gestione di impianti sportivi presuppone criteri generali e obiettivi per individuare gli affidatari, correlati alle caratteristiche dell'impianto e alle attività da svolgervi; la sola qualifica formale di ente di promozione sportiva non dimostra l'idoneità a concorrere per impianti relativi a discipline diverse da quelle effettivamente praticate.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare l'affidamento di un impianto sportivo senza procedura selettiva non deriva dalla sola appartenenza a un'associazione nazionale qualificata come ente di promozione sportiva: un'articolazione territoriale deve dimostrare una propria posizione differenziata e qualificata, la legittimazione a stare in giudizio in autonomia e un interesse concreto riferibile al settore sportivo oggetto dell'affidamento.
- L'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 38/2021 richiede criteri generali e obiettivi di selezione coerenti con le caratteristiche dell'impianto e con le discipline cui è destinato; la qualifica astratta di ente di promozione sportiva non è sufficiente a dimostrare l'idoneità a contestare affidamenti relativi ad ambiti sportivi diversi da quelli concretamente praticati.
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito di documenti effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo e, se così risulta tardivo rispetto all'udienza, la documentazione è inutilizzabile, salvo che ricorrano i presupposti per l'errore scusabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →