Ordinanza n. 64/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento di rettifica disposta con prot. n. 3792 del 26.2.2026, notificato in data 26.2.2026, della revoca della sospensione n. SRE-CBIS 0000052-26 prot.n. 604 del 13.1.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rettifica della revoca della sospensione dell'attività, relativo alla sospensione n. SRE-CBIS 0000052-26
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rettifica adottato dall'Amministrazione e notificato il 26 febbraio 2026, concernente la revoca della sospensione dell'attività. In via preliminare, le amministrazioni resistenti hanno eccepito la dubbia ammissibilità del ricorso, sostenendo la natura non lesiva dell'atto di rettifica; il Tribunale ha ritenuto che tale questione dovesse essere approfondita nella fase di merito. Nel primo motivo il ricorrente ha dedotto violazioni procedimentali, lamentando il mancato contraddittorio e la mancata partecipazione al procedimento. Gli ulteriori motivi hanno censurato il provvedimento sotto profili che, nel testo dell'ordinanza, non sono ulteriormente specificati e sono stati oggetto di documentate controdeduzioni della difesa erariale. Il ricorrente ha inoltre allegato un danno cautelare derivante dall'esecuzione dell'atto, connesso alla difficoltà di reperire lavoratori regolari per lo svolgimento dell'attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure sulle violazioni procedimentali non erano adeguatamente supportate: il ricorrente non aveva documentato né specificato quale apporto conoscitivo avrebbe fornito se fosse stato ammesso al contraddittorio, né in che modo la partecipazione avrebbe potuto incidere favorevolmente sulle determinazioni amministrative. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non sufficienti, anche alla luce delle approfondite e documentate controdeduzioni delle amministrazioni resistenti. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno cautelare era stato allegato in modo generico e non era stato spiegato perché il ricorrente non potesse reperire altri lavoratori regolari. La questione della possibile inammissibilità del ricorso per natura non lesiva dell'atto impugnato è stata riservata alla cognizione di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di una violazione della partecipazione procedimentale non è sufficiente, da sola, a integrare il fumus boni iuris: il ricorrente deve indicare e, ove possibile, documentare quale concreto apporto conoscitivo avrebbe fornito e come tale apporto avrebbe potuto influire favorevolmente sull’esito del procedimento.
- Il periculum in mora deve essere concreto, attuale e circostanziato; un’allegazione generica del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento non consente la concessione della sospensione cautelare.
- Quando il ricorrente fonda il danno cautelare sulla difficoltà di reperire lavoratori regolari, deve spiegare e documentare perché non sia concretamente possibile ricorrere ad alternative organizzative o sostitutive.
- La questione relativa alla natura non lesiva dell’atto impugnato, se richiede un approfondito esame, può essere riservata alla fase di merito senza impedire al giudice di respingere la domanda cautelare per carenza di fumus e periculum.
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