Sentenza n. 4964/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di sgombero prot. 22909 del 14.3.2025, l’ordinanza di sgombero n.1 del 20.2.2024, l’ordine di demolizione n. 9 del 26.1.2010, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale n. 34 del 21.7.2022, il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione del 1° giugno 2010, nonché avverso ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente, ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti - per la declaratoria dell’insussistenza del presupposto giuridico per disporre la trascrizione del bene in favore dell’amministrazione comunale e della nullità dell’ordine di sgombero. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 2\7\2025: annullamento dei medesimi atti già impugnato con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero del 14 marzo 2025, ordinanza di sgombero del 20 febbraio 2024, ordinanza di demolizione del 26 gennaio 2010, provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti repressivi relativi alla trasformazione abusiva di un sottotetto, deducendo: violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e del giusto procedimento, poiché l'ordine di demolizione non avrebbe richiamato espressamente l'art. 31 né indicato l'effetto acquisitivo; omessa notifica dell'ordine di demolizione a una comproprietaria; nullità dell'ordine di sgombero per carenza assoluta di attribuzione, in quanto adottato dall'ufficio finanziario e non nell'ambito del procedimento edilizio; incompetenza dell'organo emanante; illegittimità dell'acquisizione per estraneità dei proprietari alla realizzazione dell'abuso, buona fede nell'acquisto, condotta fraudolenta del venditore e condizioni personali e sanitarie degli occupanti. Con i motivi aggiunti hanno dedotto l'ineseguibilità materiale della demolizione senza compromettere la stabilità dell'edificio e l'omessa valutazione della possibilità di applicare una sanzione pecuniaria sostitutiva. L'interveniente ad opponendum ha eccepito la tardività e l'inammissibilità delle impugnazioni, nonché il difetto di legittimazione, sostenendo comunque l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili. È stata ritenuta tardiva l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, poiché quest'ultimo era stato ricevuto nel 2022 ed avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale dell'art. 29 c.p.a. La definitività dell'acquisizione ha inoltre privato i ricorrenti di una posizione giuridica qualificata per contestare autonomamente il successivo ordine di sgombero. Nel merito, il giudice ha comunque ritenuto infondate le censure. L'omessa indicazione nell'ordine di demolizione dell'effetto acquisitivo e dell'area da acquisire non ne determina l'illegittimità, poiché l'acquisizione discende direttamente dalla legge in caso di inottemperanza. La notifica effettuata alla comproprietaria è stata ritenuta comunque superata dalla prova della notifica e, in ogni caso, dalla conoscenza effettiva acquisita attraverso il precedente ricorso giurisdizionale; la conoscenza effettiva rende irrilevanti i vizi formali della notificazione e fa decorrere i termini per adempiere e impugnare. L'ordine di sgombero è stato qualificato come atto esecutivo dell'acquisizione e della repressione edilizia, sicché l'amministrazione poteva procedere coattivamente senza ricorrere alle azioni possessorie o petitorie. La censura di incompetenza è stata respinta per mancata prova delle competenze risultanti dal regolamento comunale e perché l'atto poteva rientrare nelle attribuzioni dell'ufficio finanziario quale misura di tutela patrimoniale. L'estraneità dei proprietari all'abuso e la buona fede nell'acquisto non hanno escluso l'acquisizione, non essendo stata provata una impossibilità oggettiva e non imputabile di ottemperare all'ordine di demolizione. I motivi aggiunti sono stati respinti perché l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 era divenuto definitivo e il Comune non doveva rivalutare, prima dell'acquisizione, la possibilità tecnica di demolire senza pregiudicare la parte conforme; tali verifiche restano necessarie in fase esecutiva per tutelare eventuali soggetti estranei all'abuso, ma non potrebbero restituire la proprietà ai ricorrenti. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; l'effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge e presuppone l'imputabilità dell'inottemperanza.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla repressione e alla possibile sanatoria dell'abuso, senza risultare decisivo per la decisione.
art. 29 c.p.a.
Il provvedimento di acquisizione, avente natura sanzionatoria, deve essere impugnato entro il termine decadenziale; la mancata impugnazione ne determina la definitività.
art. 21-bis l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo avente contenuto limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica degli irreperibili
Per l'efficacia dell'ordine di demolizione è necessaria la comunicazione al destinatario, ma non una specifica forma vincolata; la conoscenza effettiva dell'atto è sufficiente.
art. 823, comma 2, c.c.
L'autotutela esecutiva sui beni pubblici non richiede il ricorso alle azioni civilistiche quando lo sgombero costituisce esecuzione di provvedimenti edilizi di demolizione e acquisizione dotati di esecutorietà.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per carenza assoluta di attribuzione non ricorre quando l'ordine di sgombero è adottato quale atto esecutivo di precedenti provvedimenti repressivi e acquisitivi.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare i vizi della notificazione dei provvedimenti amministrativi quando il destinatario abbia acquisito effettiva conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione non è illegittima per il solo fatto di non indicare espressamente l'effetto acquisitivo o l'area da acquisire, poiché l'acquisizione gratuita consegue direttamente dalla legge all'inottemperanza, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali, salvo l'accertamento dell'inadempimento.
- Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in quanto sanzionatorio, deve essere impugnato entro il termine decadenziale; una volta divenuto definitivo, impedisce di rimettere in discussione i suoi presupposti mediante l'impugnazione di successivi atti meramente esecutivi, privando l'interessato della legittimazione a contestarli sotto tale profilo.
- L'ordine di demolizione, quale provvedimento limitativo della sfera giuridica, acquista efficacia con la comunicazione al destinatario, senza necessità di una forma notificatoria determinata; la conoscenza effettiva dell'atto è sufficiente a far decorrere il termine per adempiere e quello per impugnare.
- L'acquisizione gratuita per inottemperanza richiede l'imputabilità dell'illecito omissivo. La non imputabilità deve essere dedotta e provata dal destinatario dell'ordine, secondo il principio di vicinanza della prova, e può ricorrere quando una malattia completamente invalidante o altra circostanza oggettiva renda impossibile adempiere.
- Quando lo sgombero costituisce l'atto esecutivo di un ordine di demolizione e di un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, l'amministrazione può procedere coattivamente in autotutela, senza necessità di esperire previamente azioni possessorie o petitorie civilistiche.
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