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Risoluzione

Risoluzione n. 50 del 20/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per l'esercizio 2017, l'acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine resta dovuto anche senza la nuova dichiarazione telematica. L'acconto va determinato nella misura del 95% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, con pagamento in due rate: 45% entro il 30 aprile 2017 e 55% entro il 31 ottobre 2017; sono inoltre indicati i modelli di versamento, i codici tributo e le regole transitorie per le dichiarazioni cartacee.

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine

La risoluzione n. 50/E del 20 aprile 2017 chiarisce le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 7-quater, commi 33-35, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge n. 225/2016. Il documento risponde al dubbio se, nel 2017, l'acconto fosse dovuto anche in assenza della nuova dichiarazione telematica.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina riguarda l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601. La riforma del 2016 ha semplificato gli adempimenti, prevedendo una dichiarazione unica telematica e riformulando gli articoli 20 e 20-bis del DPR n. 601/1973. Sono state contestualmente abrogate:

  • le previsioni dichiarative dell'art. 8, comma 4, del DL 27 aprile 1990, n. 90;
  • le regole sul versamento dell'acconto contenute nell'art. 3, commi 3 e 3-bis, del DL 13 maggio 1991, n. 151.

Evoluzione degli adempimenti dichiarativi

Prima della modifica normativa, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, i contribuenti presentavano entro il 30 settembre la dichiarazione semestrale in duplice esemplare; l'ufficio annotava l'imposta dovuta e restituiva una copia, consentendo il versamento entro 30 giorni. In tale sede veniva versato anche l'acconto pari al 90% dell'imposta dovuta per il primo semestre.

Con le nuove disposizioni:

  • l'obbligo della dichiarazione telematica sorge per le operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
  • per l'esercizio 2017, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, la dichiarazione telematica sarà presentata entro il 30 aprile 2018.

Sussistenza dell'obbligo di acconto nel 2017

La risoluzione afferma che l'obbligo di versare l'acconto sussiste anche per l'annualità in corso, nonostante nel 2017 non venga presentata la dichiarazione telematica. L'adempimento discende direttamente dall'art. 7-quater, comma 33, del DL n. 193/2016, che prevede il versamento di una somma pari al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni dell'esercizio precedente.

La sussistenza dell'obbligo di acconto, quindi, è autonoma rispetto alla presentazione della dichiarazione telematica. Tale interpretazione è confermata anche dai lavori parlamentari e dalla relazione tecnica, che indicano effetti positivi sul gettito nel primo anno di applicazione.

Misura dell'acconto e modalità di calcolo

L'acconto deve essere determinato nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. Ai fini del calcolo rileva l'imposta dovuta per l'annualità precedente, comprensiva dei finanziamenti effettuati sia nel primo sia nel secondo semestre dell'esercizio.

Per l'esercizio coincidente con l'anno solare:

  • la prima rata è pari al 45% dell'acconto complessivamente dovuto;
  • la seconda rata è pari al restante 55%.

Termini di versamento

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i termini sono i seguenti:

  • 30 aprile 2017: versamento della prima rata dell'acconto, pari al 45% dell'acconto complessivo;
  • 31 ottobre 2017: versamento della seconda rata, pari al 55% dell'acconto complessivo.

La risoluzione precisa inoltre che, in via generale, l'acconto è versato entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Modalità di pagamento e codici tributo

Il versamento degli acconti può essere effettuato tramite modello F24, secondo quanto disposto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2017. Per il pagamento deve essere utilizzato il codice tributo 1545, istituito con risoluzione n. 49 della stessa data.

In via transitoria, il Provvedimento consente fino al 31 dicembre 2017 anche il pagamento con modello F23 e con i relativi codici tributo ordinariamente previsti.

Compensazione di eventuali crediti

L'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni semestrali precedenti può essere scomputato dai versamenti in acconto dovuti nel corso del 2017.

Regime transitorio per le dichiarazioni cartacee

Per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione semestrale in forma cartacea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • adempiere ai relativi obblighi di versamento dell'imposta a saldo.

Nelle more dell'approvazione del nuovo modello telematico, la modalità cartacea resta applicabile anche agli adempimenti dichiarativi da eseguire entro il 31 dicembre 2017, se relativi a operazioni poste in essere nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ad esempio in caso di esercizi di durata inferiore all'anno solare per cessazione dell'attività.

Per tali operazioni, gli enti devono presentare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un'apposita dichiarazione cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell'ente.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude richiamando il ruolo di vigilanza delle Direzioni regionali affinché le istruzioni fornite siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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