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Risoluzione

Risoluzione n. 52 del 26/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la produzione del medaglione di pesce, pur derivando dal pesce allevato dall’impresa, non è assimilabile alla produzione di filetti di pesce ai fini dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR. Di conseguenza, non rientra tra le attività agricole connesse tassabili su base catastale, ma resta esclusa dall’elenco dei beni individuati dal D.M. 13 febbraio 2015.

Regime fiscale della produzione del medaglione di pesce

Regime fiscale della produzione del medaglione di pesce

La risoluzione esamina il trattamento fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce da parte di un imprenditore agricolo IAP operante nell’allevamento e nella lavorazione di trota iridea. Il punto centrale è stabilire se tale prodotto possa essere ricondotto alla produzione di filetti di pesce e, quindi, alle attività agricole connesse tassabili ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

Quesito e contesto dell’attività

L’istante è un imprenditore agricolo con qualifica di IAP che svolge allevamento di pesce d’acqua dolce, quasi esclusivamente trota iridea. Nel tempo all’allevamento si è affiancata la lavorazione del prodotto in un laboratorio di proprietà dell’impresa, con impiego del titolare, della moglie e di alcuni dipendenti.

L’impresa opera internamente tutte le fasi di produzione, dalla schiusa delle uova alla crescita degli avannotti fino alla maturazione delle trote. Le attività sono svolte con personale, locali e macchinari propri. Il prodotto finito viene commercializzato verso una clientela varia, tra cui mercati ittici all’ingrosso e al minuto, mense scolastiche regionali e agrimercati locali a chilometro zero.

I prodotti principali sono:

  • pesce vivo;
  • pesce intero;
  • filetto di pesce;
  • medaglioni di pesce;
  • altri preparati crudi a base di pesce di propria produzione, in quantità minore.

L’istante segnala che la produzione di filetti è certamente riconducibile alle attività agricole connesse, poiché espressamente indicata nel D.M. 13 febbraio 2015. Permangono invece dubbi sulla produzione del medaglione di pesce, non espressamente menzionato nel decreto. Tale attività, secondo quanto integrato nel fascicolo, costituisce circa il 33% del volume d’affari complessivo.

Posizione del contribuente

Il contribuente ritiene che il medaglione di pesce debba essere trattato fiscalmente come il filetto, in quanto ne costituirebbe un derivato diretto e immediato.

La tesi si fonda sui seguenti elementi:

  • il medaglione deriva dalla semplice macinazione del filetto;
  • vengono aggiunti ingredienti esterni in misura inferiore alla metà del peso totale, con pesce pari al 70% del peso complessivo;
  • il costo degli ingredienti aggiunti è marginale, circa il 5% del costo totale della materia prima;
  • gli ingredienti esterni hanno funzione tecnica e non autonoma, servendo a rendere lavorabile e conservabile il prodotto;
  • la lavorazione valorizzerebbe il prodotto consentendone il consumo a una platea più ampia, inclusi bambini e ospiti di case di riposo o di cura.

Secondo l’istante, pertanto, la produzione di medaglioni dovrebbe ricevere lo stesso trattamento fiscale del filetto, in quanto prodotto direttamente connesso all’attività agricola.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 32, comma 2, del TUIR, che qualifica come attività agricole:

  • la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, riferite ai beni individuati con decreto ministeriale.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, che ha chiarito che sono tassate su base catastale le attività connesse riguardanti i prodotti agricoli tassativamente elencati nel decreto ministeriale previsto dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

Per i prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dall’attività agricola ma non ricompresi nel decreto ministeriale, trova invece applicazione l’art. 56-bis, comma 2, del TUIR.

Valutazione dell’Agenzia e coinvolgimento del Ministero

Poiché i decreti ministeriali richiamati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR sono adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Agenzia ha acquisito il parere di quest’ultimo.

Il Ministero ha precisato che il D.M. 13 febbraio 2015 include tra i prodotti agricoli, tra gli altri:

  • la produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante congelamento;
  • surgelamento;
  • essiccazione;
  • affumicatura;
  • salatura;
  • immersione in salamoia;
  • inscatolamento;
  • produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).

Tuttavia, il Ministero ha ritenuto che non vi rientri alcuna attività di trasformazione del prodotto quale il medaglione di pesce.

Esito interpretativo

Sulla base del parere ministeriale, l’Agenzia delle Entrate conclude che la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse tassabili su base catastale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

In sostanza:

  • la produzione di filetti di pesce è espressamente inclusa nell’elenco del D.M. 13 febbraio 2015;
  • la produzione di medaglioni di pesce, invece, non è ricompresa tra le attività agevolabili come attività connesse;
  • pertanto, non può essere assimilata alla produzione di filetti ai fini della tassazione catastale.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite, affinché siano applicati puntualmente dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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