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Risoluzione

Risoluzione n. 47 del 10/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "6876" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24 e solo con canali telematici dell’Agenzia, il credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24 e richiama la fruizione del credito in 10 quote annuali dal 10 aprile 2017.

Istituzione del codice tributo 6876 per la compensazione del credito d’imposta ceduto relativo a spese condominiali di riqualificazione energetica

Istituzione del codice tributo per il credito ceduto da riqualificazione energetica condominiale

La risoluzione disciplina l’istituzione di un nuovo codice tributo per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ceduto in luogo della detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su parti comuni di edifici condominiali. Il documento si colloca nel quadro normativo dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle relative modalità attuative definite dall’Agenzia delle entrate.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015 prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, alcuni soggetti individuati dal TUIR possano optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi.

La disciplina applicativa è stata poi definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di utilizzo del credito ceduto.

Modalità di fruizione del credito ceduto

Il credito ceduto al fornitore è fruibile in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota non utilizzata nell’anno può essere riportata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il mancato utilizzo dei canali telematici comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.

È inoltre previsto che, se l’importo del credito utilizzato supera l’ammontare maturato, anche considerando eventuali precedenti utilizzi, il modello F24 venga scartato.

Codice tributo istituito

Per consentire tale compensazione viene istituito il codice tributo:

  • "6876" denominato "Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, c.74, della legge n. 208/2015".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6876" deve essere indicato nella sezione "Erario":

  • nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Decorrenza operativa

La risoluzione richiama espressamente la possibilità di utilizzo del credito in 10 quote annuali a partire dal 10 aprile 2017, data dalla quale il nuovo codice tributo può essere impiegato per la compensazione tramite F24 presentato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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