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Risoluzione

Risoluzione n. 53 del 27/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, se il contribuente non ha realmente svolto l’attività lavorativa nel Comune dell’immobile, può ancora conservare il beneficio prima casa integrando l’atto con l’impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi, purché il termine non sia scaduto e l’Ufficio non abbia già revocato l’agevolazione.

Rettifica della dichiarazione per mantenere le agevolazioni prima casa

Agevolazioni prima casa: rettifica della dichiarazione e mantenimento del beneficio

La risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017 affronta il caso di un contribuente che ha acquistato un’abitazione chiedendo le agevolazioni "prima casa" sulla base della dichiarazione di svolgere la propria attività prevalente nel Comune in cui è situato l’immobile. Poiché tale presupposto è venuto meno, l’Agenzia delle entrate chiarisce se sia ancora possibile conservare il beneficio mediante integrazione dell’atto di acquisto.

Fatti rappresentati nell’interpello

Il contribuente:

  • ha acquistato il 29 gennaio 2016 un’abitazione in un determinato Comune, chiedendo le agevolazioni prima casa;
  • nell’atto di acquisto ha dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune dell’immobile;
  • lo stesso giorno ha comunicato al proprio Ordine degli Avvocati l’apertura di uno studio professionale nel medesimo Comune;
  • successivamente, a causa della revoca di un incarico di consulenza continuativa, le aspettative lavorative sono venute meno;
  • il 1° dicembre 2016 ha comunicato all’Ordine la chiusura dello studio, specificando che lo studio non è mai stato utilizzato.

Il contribuente chiede se possa conservare le agevolazioni prima casa integrando la dichiarazione originaria e impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile.

Soluzione proposta dal contribuente

L’interpellante sostiene di poter integrare l’atto di acquisto con una dichiarazione, nelle medesime forme pubblicistiche dell’atto originario, impegnandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Poiché, al momento dell’istanza, il termine di 18 mesi non era ancora decorso, ritiene di poter mantenere il beneficio fiscale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la Nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede per l’acquisto della prima casa:

  • imposta di registro al 2%;
  • imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna.

In particolare, la lettera a) della Nota II-bis stabilisce che il beneficio spetta se l’immobile è ubicato nel Comune in cui l’acquirente:

  • ha la residenza;
  • oppure la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto;
  • oppure svolge la propria attività.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Valutazione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia osserva che le condizioni previste dalla norma sono alternative tra loro: l’acquirente può beneficiare dell’agevolazione se risiede nel Comune, se vi trasferisce la residenza entro 18 mesi, oppure se vi svolge la propria attività.

Nel caso esaminato, la circostanza che lo studio aperto nel Comune non sia mai stato utilizzato e che l’incarico di consulenza sia stato revocato esclude che possa ritenersi effettivamente soddisfatto il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è situato l’immobile.

Tuttavia, poiché il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza non era ancora scaduto, il contribuente può ancora avvalersi dell’altra condizione alternativa prevista dalla norma, cioè assumere l’impegno a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro il termine previsto.

Modalità della rettifica

La rettifica della dichiarazione originaria:

  • deve essere redatta con le medesime formalità giuridiche dell’atto di acquisto;
  • deve essere presentata per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’atto originario;
  • può essere effettuata anche successivamente alla registrazione dell’atto, purché non pregiudichi l’attività di controllo dell’ufficio.

La rettifica è ammessa solo se l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente non abbia già emesso un avviso di liquidazione disconoscendo le agevolazioni prima casa per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune dell’immobile.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che, nel caso descritto, il contribuente può mantenere le agevolazioni prima casa se, prima della scadenza del termine di 18 mesi e prima di eventuali atti di recupero dell’Ufficio, integra la dichiarazione assumendo l’impegno a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

Indicazioni finali dell’Agenzia

La Direzione centrale precisa infine che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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