Risoluzione n. 49 del 20/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce nuovi codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione. Fornisce anche le istruzioni di compilazione del modello F24 e conferma l’uso del codice 9400 per le spese di notifica.
Istituzione codici tributo F24 per imposta sostitutiva sui finanziamenti
Istituzione dei codici tributo per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dall’articolo 17 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall’articolo 7-quater, commi 33-35, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Vengono istituiti specifici codici tributo sia per l’autoliquidazione sia per i pagamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.
Versamento dell’imposta autoliquidata, interessi e sanzioni da ravvedimento
Per consentire il versamento dell’imposta autoliquidata e dei relativi accessori, sono istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente con il modello F24:
- 1545: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - ACCONTO"
- 1546: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - SALDO"
- 1547: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento"
- 1548: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento"
Compilazione del modello F24 per i codici 1545-1548
In sede di compilazione del modello F24, i codici indicati devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". Deve inoltre essere indicato nel campo "anno di riferimento" l’anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato "AAAA".
Per il solo codice 1545, relativo all’acconto, il campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" deve essere compilato con il numero della rata di acconto nel formato "NNRR", dove:
- NN indica il numero della rata di acconto in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate di acconto.
È riportato a titolo esemplificativo il caso "0102" per il pagamento della prima di due rate di acconto.
Versamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione
Per il pagamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, sono istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante F24:
- A193: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta - IMPOSTA"
- A194: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta - SANZIONE"
- A195: "Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - Avviso di liquidazione dell’imposta - INTERESSI"
Compilazione del modello F24 per i codici A193-A195
Anche questi codici devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". Devono inoltre essere riportati, nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), i dati presenti nell’atto emesso dall’Ufficio.
Spese di notifica
La risoluzione precisa infine che, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, continua a կիրառarsi il vigente codice tributo "9400 - spese di notifica per atti impositivi".
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