Risoluzione n. 51 del 24/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce modalità, termini ed effetti della comunicazione della sede telematica per ricevere i modelli 730-4 da parte dei sostituti d’imposta, distinguendo tra quadro CT e modello CSO. Elimina la scadenza del 31 marzo, precisa da quando sono possibili le trasmissioni e descrive l’evoluzione del flusso telematico e le regole di messa a disposizione dei risultati contabili.
Comunicazione telematica dei dati 730-4 (modello CSO e quadro CT)
Comunicazione telematica dei dati 730-4: quadro CT e modello CSO
La risoluzione disciplina la comunicazione della sede telematica presso cui i sostituti d’imposta devono ricevere i dati dei risultati contabili dei modelli 730-4, necessari per effettuare le operazioni di conguaglio. Il documento chiarisce le differenze operative tra il quadro CT della Certificazione Unica e il modello CSO, nonché i termini e gli effetti delle relative trasmissioni.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di ricezione in via telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 discende dall’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. La comunicazione della sede telematica, propria o di un intermediario, è necessaria per consentire all’Agenzia delle entrate di rendere disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta.
L’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto dal 2015 l’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, insieme alle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Lo stesso articolo demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione dei termini e delle modalità per le variazioni successive.
Quadro CT nella Certificazione Unica
Con il provvedimento di approvazione della Certificazione Unica è stato introdotto il quadro CT, riservato ai sostituti d’imposta che non avevano presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Il quadro CT va compilato per ogni fornitura se il sostituto effettua più invii contenenti almeno una certificazione di lavoro dipendente. In tal caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili, vengono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nell’ultimo invio effettuato.
Dal 15 marzo 2017 non è più possibile inserire il quadro CT all’interno della Certificazione Unica. Ai fini dell’acquisizione dei dati, vengono quindi considerati solo i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 14 marzo 2017.
Modello CSO: funzione, utilizzo e trasmissione
Il modello CSO, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, è il modello da utilizzare per comunicare la sede telematica destinata alla ricezione dei modelli 730-4. È disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche.
Il modello è utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT. La trasmissione avviene per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 3 luglio 1998, n. 322.
Il CSO è anche il modello da usare per variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO stesso oppure con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017.
Dati richiesti e protocolli da indicare
Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, il numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello della comunicazione.
In caso di variazione di dati già inviati con il modello CSO, occorre indicare il numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione trasmessa e regolarmente acquisita che si intende modificare.
Se invece si varia quanto trasmesso con il quadro CT, va indicato il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT, validamente presentato, composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale "999999".
Tali numeri di protocollo sono reperibili nelle ricevute di trasmissione e nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta. Possono inoltre essere richiesti presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate con domanda sottoscritta dal sostituto persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente, corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Se la richiesta è presentata da un delegato, devono essere allegati la delega del sostituto e le fotocopie dei documenti d’identità del delegante e del delegato.
Termini di trasmissione e decorrenza degli effetti
Dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per ricevere i risultati contabili dei propri percipienti.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 ha eliminato la scadenza del 31 marzo, in precedenza prevista come termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico. Di conseguenza, le comunicazioni inviate oltre tale data producono effetti immediati e valgono anche per i conguagli da effettuarsi nel 2017.
La comunicazione CSO presentata per la prima volta produce effetti dalla data successiva alla messa a disposizione della ricevuta di accoglimento, limitatamente ai risultati contabili per i quali non sia già stata fornita al soggetto che ha prestato assistenza fiscale la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei dati.
La comunicazione di variazione produce effetti dalla data successiva alla messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO, con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione. Tuttavia, il sostituto può chiedere, con apposita istanza all’indirizzo email dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it, il rinvio presso la nuova sede telematica dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede sostituita.
In questo caso, tutti i modelli 730-4 già consegnati presso la precedente sede sono nuovamente resi disponibili presso la nuova sede, che riceverà anche i modelli 730-4 successivi.
Evoluzione del flusso telematico e messa a disposizione dei risultati
Per rendere più efficiente il processo di effettuazione dei conguagli, da quest’anno il modello 730-4 è accettato dall’Agenzia delle entrate indipendentemente dal fatto che il sostituto d’imposta abbia comunicato la sede telematica di ricezione dei dati.
L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, lettera c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, fornisce al soggetto che ha prestato assistenza fiscale, entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta.
Se la messa a disposizione non va a buon fine entro i 15 giorni, ad esempio per assenza di comunicazione CSO/CT o per disabilitazione della sede telematica, l’attestazione può essere fornita fino al 31 luglio, purché siano rimosse le cause della mancata disponibilità, ad esempio mediante successiva trasmissione del CSO.
Dal 31 luglio viene rilasciata una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli relativi ai modelli 730-4 non resi disponibili. Per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute per i modelli 730-4 messi a disposizione con esito positivo e una ricevuta di riepilogo mensile.
Solo i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta possono essere trasmessi a quest’ultimo dal Caf o dal professionista con canali tradizionali, quali e-mail o fax.
Effetti pratici per sostituti d’imposta e intermediari
Il documento definisce un sistema nel quale la comunicazione telematica della sede di ricezione è essenziale per il corretto flusso dei modelli 730-4, ma non impedisce l’accettazione dei modelli da parte dell’Agenzia. Vengono disciplinati i casi di prima comunicazione, variazione dei dati, recupero dei protocolli e rinvio dei risultati contabili alla nuova sede telematica, con l’obiettivo di garantire la continuità delle operazioni di conguaglio.
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