Ordinanza n. 3750/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha contestato il rigetto dell'istanza, mentre l'amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento. Il giudice ha rilevato, quali elementi posti a fondamento del diniego, la mancata conoscenza di aspetti fondamentali del rapporto di lavoro futuro, tra cui mansioni, orario, retribuzione e identità del datore di lavoro; la mancata conoscenza della lingua veicolare; nonché la contraddittorietà delle informazioni fornite dal richiedente sulla propria situazione lavorativa attuale e sul rapporto di lavoro futuro. Tali elementi sono stati considerati indici rilevanti di possibile abuso del visto d'ingresso. Il ricorrente ha inoltre contestato la verbalizzazione dell'intervista, ritenuta sintetica e interpolata da espressioni valutative.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, nonostante la verbalizzazione dell'intervista fosse sintetica e contenesse espressioni valutative, essa consentisse comunque di desumere la mancata conoscenza della lingua, la perplessità e contraddittorietà delle risposte sulla situazione lavorativa attuale e sul futuro rapporto di lavoro, nonché l'ignoranza di elementi fondamentali di quest'ultimo. Il giudice ha quindi ritenuto, allo stato della cognizione cautelare, non manifestamente illegittimo il diniego del visto e non ha concesso la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese sono state compensate in ragione della materia trattata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha esaminato la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata conoscenza da parte del richiedente di elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato prospettato, unitamente alla mancata conoscenza della lingua veicolare e alla contraddittorietà delle informazioni sulla situazione lavorativa attuale e futura, può integrare un quadro indiziario idoneo a escludere il fumus boni iuris del ricorso contro il diniego del visto d'ingresso, in quanto indicativo di un possibile abuso del visto.
- Una verbalizzazione dell'intervista consolare, sebbene sintetica e contenente espressioni valutative, può essere ritenuta sufficiente nella fase cautelare quando consenta di ricostruire gli elementi essenziali delle risposte e le circostanze poste a fondamento del diniego.
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