Regolamento (UE) 2016/1084
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 3. L’approvazione deriva dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e si fonda sul parere dell’ECHA, con efficacia subordinata a specifiche condizioni tecniche e di gestione del rischio. Sono inoltre previste attenzioni particolari per gli utilizzatori professionali, per l’ambiente e per l’eventuale impatto sui residui in alimenti e mangimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Approvazione del bifenil-2-olo come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al bifenil-2-olo, quale principio attivo esistente valutato nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 3. Incide sui soggetti che immettono sul mercato o autorizzano biocidi contenenti tale sostanza nell’Unione europea, nonché sulle autorità competenti chiamate a valutare le autorizzazioni dei prodotti. L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato, incluse prescrizioni su purezza, data di approvazione e scadenza, e attenzione a taluni rischi e possibili residui negli alimenti o nei mangimi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Approvazione del bifenil-2-olo come principio attivo per biocidi di tipo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione approva il bifenil-2-olo quale principio attivo esistente destinato all’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 3, corrispondente all’igiene veterinaria ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’atto si inserisce nel sistema di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento sui biocidi e si fonda sulle valutazioni tecniche dell’autorità competente spagnola e sul parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto della valutazione e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, nonché il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che istituisce l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’eventuale approvazione. Il bifenil-2-olo figurava in tale elenco ed è stato oggetto di una valutazione specifica per il tipo di prodotto 3. La Spagna, designata autorità di valutazione competente, ha trasmesso la propria relazione il 2 giugno 2014; successivamente, l’8 dicembre 2015, il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato il parere tenendo conto delle conclusioni nazionali.
Esito della valutazione e ragioni dell’approvazione
Dalla valutazione è emerso che i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti bifenil-2-olo possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d’uso. Per tale ragione la Commissione ha ritenuto opportuno approvare la sostanza, prevedendo un periodo ragionevole prima dell’effettiva applicazione dell’approvazione per consentire agli operatori di predisporre le misure necessarie.
Specifiche della sostanza approvata
L’allegato identifica la sostanza con il nome comune bifenil-2-olo e con la denominazione IUPAC ortho-phenylphenol. Sono indicati i numeri CE 201-993-5 e CAS 90-43-7. Il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione è fissato in 995 g/kg. La data di approvazione è il 1o gennaio 2018 e la scadenza dell’approvazione è il 31 dicembre 2027.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
L’allegato contiene condizioni vincolanti per le autorizzazioni dei biocidi contenenti il principio attivo. In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale;
- agli utilizzatori professionali;
- alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005. In tali casi devono essere adottate misure di mitigazione del rischio idonee a garantire che i limiti applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e portata dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il bifenil-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, facendo salva l’osservanza delle specifiche e condizioni fissate nell’allegato.
Specifiche tecniche del principio attivo
Nell’allegato sono indicati il nome comune bifenil-2-olo, la denominazione IUPAC ortho-phenylphenol, i numeri identificativi CE 201-993-5 e CAS 90-43-7, il grado minimo di purezza pari a 995 g/kg, la data di approvazione 1o gennaio 2018 e la scadenza dell’approvazione 31 dicembre 2027.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni di biocidi contenenti la sostanza sono soggette a condizioni specifiche: attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia di eventuali usi previsti ma non valutati a livello unionale; particolare attenzione agli utilizzatori professionali, alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo; verifica dell’eventuale necessità di fissare o modificare limiti massimi di residui ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, con adeguate misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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