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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1085

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 3, il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni indicate nell'allegato, in particolare in sede di autorizzazione del prodotto. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione del Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente per biocidi del tipo di prodotto 3 (prodotti di igiene veterinaria).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 3, ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti il principio attivo Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06. Rileva per l'approvazione del principio attivo e per la successiva autorizzazione dei biocidi che lo contengono negli Stati membri. Non disciplina altri ceppi o altri principi attivi riconducibili alla precedente notifica come Bacillus subtilis, per i quali la valutazione non ha consentito conclusioni.

Approvazione del Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, per biocidi del tipo di prodotto 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente ai fini dell'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 3. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti.

La Commissione chiarisce, nei considerando, che il principio inizialmente notificato come Bacillus subtilis è stato in realtà identificato come Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06; di conseguenza, l'approvazione riguarda solo questo ceppo specifico. La valutazione ha riguardato l'uso nel tipo di prodotto 3, cioè i prodotti di igiene veterinaria.

Base valutativa e presupposti dell'approvazione

La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha trasmesso la relazione di valutazione il 22 settembre 2014. Successivamente, il comitato sui biocidi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato il parere il 10 dicembre 2015, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

Sulla base di tale parere, la Commissione ritiene che i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, possano soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.

Condizioni applicabili alle autorizzazioni dei biocidi

L'approvazione non è incondizionata: l'allegato prevede che, nel valutare il prodotto, si debba prestare particolare attenzione a tre profili essenziali:

  • le esposizioni, i rischi e l'efficacia relativi a usi richiesti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell'Unione per il principio attivo;
  • i rischi identificati per gli usi esaminati;
  • in particolare, la posizione degli utilizzatori professionali.

Il documento richiama inoltre il livello minimo di purezza considerato nella valutazione del principio attivo: la purezza indicata nell'allegato è quella minima utilizzata per la valutazione ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Decorrenza, durata ed efficacia nell'ordinamento degli Stati membri

L'allegato fissa la data di approvazione al 1o gennaio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 31 dicembre 2027. L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'assetto autorizzatorio dei biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti il principio attivo approvato.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, con le condizioni fissate nell'allegato.

Ambito dell'approvazione e chiarimento rispetto alla precedente notifica

Dai considerando emerge che il principio originariamente notificato come Bacillus subtilis è stato ricondotto, in sede di valutazione, al Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06; l'approvazione riguarda quindi solo tale ceppo e non altri principi attivi eventualmente corrispondenti alla definizione di Bacillus subtilis.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi

L'allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a usi richiesti ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello dell'Unione del principio attivo; inoltre, per gli usi esaminati, va riservata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Date di approvazione e scadenza

L'allegato stabilisce come data di approvazione il 1o gennaio 2018 e come scadenza dell'approvazione il 31 dicembre 2027.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attiveprodotti veterinarisalute pubblicavalutazione del rischio

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