Cassazione Penale, Sentenza n. 26530/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal Tribunale di Rieti. Il ricorrente deduceva inosservanza dell'art. 275, comma 3-bis, c.p.p., lamentando carenza di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con congegni di controllo a distanza a contenere il pericolo di recidiva; sosteneva che la misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico) sarebbe stata adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto non contestata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui gli arresti domiciliari, già sperimentati nel passato, si sono rivelati insufficienti (l'indagato ha proseguito l'attività di spaccio anche durante una precedente detenzione domiciliare) e dunque la custodia in carcere è necessaria. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudizio di merito sull'adeguatezza della misura è riservato al giudice di merito e non riassumibile in cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale in tema di traffico di sostanze stupefacenti: indicata come titolo di reato per cui il ricorrente è gravemente indiziato.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in ordine all'obbligo di motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo a distanza). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia fornito motivazioni ragionevoli non manifestamente illogiche rispetto a tale profilo.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha precisato che la valutazione del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari implicitamente esclude l'utilizzo di tali strumenti nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al termine del procedimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria.
Massime di principio
- Il giudizio sulla adeguatezza della misura cautelare (carcere vs arresti domiciliari con controllo elettronico) è per lo più di merito: la Cassazione interviene solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- La prosecuzione dell'attività criminale durante un precedente periodo di arresti domiciliari costituisce un elemento decisivo per ritenere inidonea la misura meno afflittiva e giustificare la custodia in carcere.
- L'impiego di strumenti di controllo a distanza (art. 275-bis c.p.p.) non è automatico: se il giudice di merito ritiene, con motivazione non manifestamente illogica, che tali strumenti non bastino a impedire la reiterazione del reato, la scelta della custodia in carcere può essere legittima.
- In cassazione chi impugna misure cautelari deve dimostrare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione delle stesse circostanze non sono sufficienti.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare criticamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione prima di procedere.
Testo integrale
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