Cassazione Penale, Sentenza n. 51385/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Costa Giovanni impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva respinto l'appello volto alla revoca della confisca e alla restituzione dei beni posti in sequestro. L'accusa riguardava l'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali (versamenti e prelievi ingenti su conti correnti e variazioni dell'entità del patrimonio) per il periodo 2011-2012, reato contestato ai sensi della normativa antimafia/antiriciclaggio. Il ricorrente deduce, in particolare: (i) che le variazioni non rientrano nelle ipotesi normative di incremento patrimoniale soggette a comunicazione (art. 76, comma 7, e art. 80 d.lgs. 159/2011), essendo in parte proventi di beni posseduti anteriormente all'obbligo comunicativo; (ii) che la confisca per equivalente ha natura punitiva e non poteva essere mantenuta dopo la declaratoria di prescrizione del reato (violazione artt. 157 e 240 c.p. e art. 76 comma 7 d.lgs. 159/2011); (iii) che l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. (che consente al giudice d'impugnazione di mantenere la confisca nonostante l'estinzione del reato) violerebbe il principio di irretroattività e i principi costituzionali (art. 25 Cost.) e convenzionali (art. 7 CEDU); in subordine, questione di legittimità costituzionale di art. 578-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Il primo motivo (rilievo sulla natura delle variazioni patrimoniali come proventi di beni acquisiti anteriormente all'obbligo comunicativo) è stato ritenuto infondato per carenza di specifici elementi e perché il ricorrente non aveva chiesto l'annullamento relativo alla declaratoria di prescrizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati invece ritenuti fondati: la Corte ha affermato che l'art. 578-bis c.p.p. ha natura mista (anche sostanziale) e, in quanto tale, non può essere applicato retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma che lo ha introdotto. Ne consegue che la confisca per equivalente, nella parte in cui è stata mantenuta dopo la prescrizione del reato intervenuta successivamente, non poteva essere conservata. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente (importo indicato in primo grado: euro 240.375,56).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, art. 76 comma 7
Norma richiamata in relazione alle comunicazioni di variazioni patrimoniali e alla disciplina delle "ipotesi atipiche" di incremento patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa al carattere dei flussi doveva essere debitamente allegata e provata dal ricorrente per poter prevalere sul quadro complessivo degli addebiti
d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, art. 80
Richiamato quale disposizione che disciplina gli obblighi di comunicazione di determinati incrementi patrimoniali; il ricorso sosteneva che le variazioni contestate non rientravano nelle fattispecie previste dall'art. 80, ma la Corte ha ritenuto il rilievo non provato in relazione a tutte le somme contestate
legge 13 settembre 1982 n.646, art. 30
Norma relativa alla materia antimafia inizialmente richiamata in atti: definisce il tipo di reato di riferimento per la contestazione delle omissioni; la pronuncia si colloca nel contesto delle misure patrimoniali previste per reati connessi alla criminalità organizzata
codice di procedura penale, art. 578-bis
Norma che consente al giudice d'impugnazione di decidere sulla confisca per equivalente anche quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, previo accertamento della responsabilità. La Corte ha ritenuto che l'art. 578-bis abbia una natura 'mista' con rilevanti effetti sostanziali e che non possa essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
codice penale, artt. 157 e 240
Richiamati dal ricorrente in relazione alla natura punitiva della confisca e ai presupposti per l'applicazione di misure patrimoniali; la Corte ha analizzato la funzione della confisca per equivalente nell'ottica del principio di irretroattività
Costituzione, art. 25, comma 2
Principio di legalità penale e divieto di applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli; utilizzato dalla Corte per valutare la non applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis quando produce effetti punitivi non prevedibili al tempo del fatto
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Principio di irretroattività in materia penale e di prevedibilità della sanzione: la Corte lo usa per confermare che disposizioni processuali che aumentano la 'severità' della sanzione devono essere considerate di diritto sostanziale e non possono essere applicate retroattivamente
d.lgs. 1 marzo 2018 n.21, art. 6, comma 4 (introduzione art. 578-bis c.p.p.)
Riferimento cronologico-normativo per stabilire il momento di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'art. 578-bis; la Corte ha ritenuto che la norma non poteva operare sui fatti anteriori alla sua introduzione
Massime di principio
- La confisca per equivalente può avere natura mista (anche sostanziale): se una norma processuale incide in maniera significativa sulla "punibilità" o sulla severità della sanzione, essa può essere qualificata come norma di diritto penale sostanziale e non applicabile retroattivamente.
- L'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui consente il mantenimento della confisca nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, non può essere applicato a fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando la sua applicazione produce effetti sfavorevoli non prevedibili al momento della condotta.
- Chi deduce che variazioni patrimoniali siano riconducibili a proventi di beni posseduti anteriormente all'obbligo comunicativo deve allegare e dimostrare in modo specifico tale circostanza: argomentazioni generiche o parziali possono risultare inammissibili o ininfluenti rispetto al complesso degli addebiti.
- Se la misura ablativa ha connotazione sanzionatoria e l'intervenuta estinzione del reato (es. prescrizione) precede l'esistenza di una norma che permette di conservarla, il giudice di legittimità può annullare la statuizione ablativa senza rinvio nella parte in cui si fonda su quella norma supervenuta.
- In casi simili è essenziale verificare la data di entrata in vigore delle norme che autorizzano o estendono forme di confisca e confrontarla con il periodo delle condotte contestate per valutare la prevedibilità e la legittimità dell'applicazione di misure patrimoniali.
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