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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08217/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il fallimento di una società ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro la decisione di primo grado. La corte territoriale aveva ritenuto che il termine breve per proporre impugnazione fosse decorso dalla notificazione della sentenza eseguita il 6 febbraio 2017 su iniziativa di una delle controparti, mentre il fallimento sosteneva che tale notificazione fosse inesistente o comunque invalida perché effettuata via PEC senza sottoscrizione digitale della relata e con un messaggio che segnalava la non validità/attendibilità della firma digitale. In via subordinata il ricorrente sosteneva che, comunque, il termine breve sarebbe dovuto decorrere dalla successiva notificazione del 21 febbraio 2017 eseguita da altri controinteressati, con conseguente tempestività dell’appello; in ulteriore subordine deduceva che, se l’impugnazione fosse stata proposta solo nei confronti di alcuni litisconsorti, avrebbe dovuto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio. I motivi di ricorso erano articolati come violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali e sul termine breve per l’appello, omesso esame di fatto decisivo e violazione della disciplina del litisconsorzio processuale in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza del 6 febbraio 2017 fosse esistente, perché l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo e la parte aveva avuto conoscenza della sentenza; eventuali irregolarità della notificazione via PEC integrano, al più, nullità sanabile e non inesistenza. Ha inoltre ribadito che, nei giudizi con pluralità di parti in regime di litisconsorzio necessario o processuale, la notificazione della sentenza eseguita da una sola parte fa decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti di tutte le parti del rapporto inscindibile. Conseguentemente l’appello era tardivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, non essendo stata accolta la richiesta di responsabilità aggravata avanzata da una controparte per mancanza di allegazione e prova del danno.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; in presenza di notifica valida o comunque sanata il termine decorre da essa.

  • art. 331 c.p.c.

    Nei giudizi inscindibili o con litisconsorzio necessario/processuale può rilevare l’integrazione del contraddittorio in appello, ma la questione non giova quando l’impugnazione è tardiva.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni della sentenza di primo grado.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni e partecipazione dei difensori alle comunicazioni/notifiche processuali.

  • art. 156 c.p.c.

    Le irregolarità della notificazione non determinano nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994 n. 53

    Richiamato per la notificazione a mezzo PEC degli atti processuali e i requisiti formali dell’atto notificatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede allegazione e prova di un danno; non è configurabile in via automatica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione di una sentenza via PEC che presenti irregolarità formali non è inesistente se l’atto è comunque riconoscibile come notificazione e ha raggiunto il suo scopo di portare la sentenza a conoscenza del destinatario.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione è riservata ai casi di mancanza degli elementi essenziali dell’atto; ogni difformità dal modello legale che conservi gli elementi minimi della notificazione ricade nella nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dalla prova che il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto notificato.
  • Nei giudizi con pluralità di parti caratterizzati da inscindibilità o litisconsorzio necessario/processuale, la notificazione della sentenza eseguita da una sola parte fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti del rapporto processuale unitario.
  • Quando l’impugnazione è tardiva per decorso del termine breve, la questione dell’eventuale integrazione del contraddittorio diviene irrilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere riconosciuta in assenza di specifica allegazione e prova del danno subito dalla parte che la invoca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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