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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01183/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito impugnata, ossia la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che l'aveva condannata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi investivano: il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in altra parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È il reato per cui era stata pronunciata la condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito della fattispecie, ma assume la condanna come dato processuale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata con il ricorso; la Corte non la riconosce perché le relative doglianze sono giudicate inammissibili e non idonee a superare la motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del giudizio di responsabilità, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di diversa ricostruzione del fatto.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere proposta in cassazione con doglianze generiche o meramente rivalutative, dovendo il ricorso confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme la condanna di merito e le conseguenze economiche processuali, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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