Cassazione Civile, Ordinanza n. 06585/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare conclusosi con licenziamento/destituzione di un dipendente di una società di trasporti. Il lavoratore aveva ricevuto la contestazione e, entro il termine previsto dall'art. 53 dell'All. A al r.d. n. 148/1931, aveva chiesto di potersi difendere oralmente con assistenza sindacale. La società sosteneva che la richiesta non fosse sufficiente a impedire la definitività del provvedimento, che il termine fosse perentorio e che non fosse necessario convocare il lavoratore oltre il termine. Contestava inoltre che la mancata costituzione del Consiglio di disciplina potesse rendere nullo il licenziamento con applicazione della tutela reale piena ex art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, sostenendo che al più si sarebbe trattato di una nullità riconducibile al regime del comma 6 dell'art. 18. Il lavoratore resisteva affermando la tempestività della richiesta di audizione orale e l'obbligatorietà del deferimento al Consiglio di disciplina una volta richiesta tale garanzia procedurale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: da un lato, la richiesta tempestiva di difesa orale presentata dal lavoratore entro il termine previsto vale come esercizio del diritto di difesa, anche se l'audizione avviene successivamente; dall'altro, l'omessa costituzione e investitura del Consiglio di disciplina, nonostante la rituale richiesta del dipendente, integra violazione di norma imperativa posta a tutela del lavoratore e determina nullità del licenziamento. Confermata quindi la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della destituzione e applicato la tutela reale ex art. 18, commi 1 e 2, Statuto dei lavoratori, con reintegrazione e pagamento delle retribuzioni maturate oltre contributi. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 53, commi 2, 8 e 10, All. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
"Gli agenti hanno diritto, entro cinque giorni dalla notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni"
Il diritto dell'incolpato di difendersi oralmente è esercitabile mediante tempestiva richiesta entro il termine previsto; tale richiesta obbliga il datore a provvedere all'audizione e, se il lavoratore la formula nei termini, non può dirsi definitivo il provvedimento per il solo fatto che l'audizione avvenga successivamente.
art. 54, All. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
Richiamato insieme all'art. 53 per la disciplina del procedimento disciplinare speciale degli autoferrotranvieri e del Consiglio di disciplina.
art. 18, commi 1, 2 e 6, L. 20 maggio 1970, n. 300
La nullità della sanzione disciplinare per violazione di una norma imperativa che tutela il diritto di difesa del lavoratore comporta l'applicazione della tutela reale piena prevista dai commi 1 e 2, essendo il licenziamento riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge.
art. 7, commi 2 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300
I principi elaborati per il procedimento disciplinare generale valgono come criterio interpretativo anche per la disciplina speciale degli autoferrotranvieri, soprattutto quanto al diritto del lavoratore di chiedere l'audizione orale entro il termine difensivo.
art. 1217 c.c.
La Corte esclude che per far sorgere l'obbligo di convocazione del lavoratore sia necessaria una costituzione in mora ai sensi di questa norma: è sufficiente la richiesta di audizione orale tempestivamente formulata.
art. 1418, comma 1, c.c.
La violazione di norme imperative del procedimento disciplinare speciale è ricondotta alla nullità del licenziamento per contrarietà a norme imperative.
art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998
Richiamato per escludere una irragionevole disparità di trattamento e per confermare la perdurante vigenza della disciplina speciale di settore.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un contrasto con la libertà d'impresa; la Corte esclude che il bilanciamento con la tutela del lavoratore sia irragionevole.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare speciale, quando la norma attribuisce al lavoratore il diritto di giustificarsi oralmente o per iscritto, la richiesta di audizione formulata tempestivamente entro il termine difensivo impedisce che il provvedimento divenga definitivo per il solo decorso del termine, anche se l'audizione si svolge successivamente.
- Il datore di lavoro non può negare l'audizione orale richiesta nei termini dal lavoratore né subordinare tale diritto a una valutazione di necessità o opportunità dell'integrazione difensiva.
- La disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri resta applicabile e la mancata costituzione dell'organo disciplinare, ove richiesto dal lavoratore secondo la procedura prevista, rende illegittima la sanzione irrogata direttamente dal datore.
- La violazione di una norma imperativa che presidia il diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare integra nullità della sanzione/ del licenziamento, qualificabile come nullità di protezione, e comporta l'applicazione della tutela reale piena prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, Statuto dei lavoratori.
- Ai fini della tutela disciplinare, la specialità del regime di settore non esclude, ma anzi rafforza, l'applicazione dei principi di garanzia desunti dallo Statuto dei lavoratori e dalla giurisprudenza di legittimità sul diritto di difesa nel procedimento disciplinare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →