Ordinanza n. 180/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento emesso dal Prefetto di Foggia, con cui è stata adottata l’informazione antimafia interdittiva -OMISSIS-, comunicata con nota Prot. uscita -OMISSIS-, nei confronti dell'impresa “-OMISSIS- -OMISSIS-”, con sede in-OMISSIS-; - della nota del Comune di -OMISSIS-, a firma del Responsabile del VI Settore, del -OMISSIS- e comunicata il -OMISSIS-, con la quale il signor -OMISSIS- -OMISSIS- è stato informato dell'avvio del procedimento volto a risolvere il contratto di fitto di terreni comunali stipulato in data -OMISSIS- e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di San Severo il -OMISSIS-; - di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti innanzi indicati, mai comunicati al ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi inclusi le Note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la Nota del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare -OMISSIS-; le Note del Comando Provinciale della Guardia di Finanza -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- non conosciuti. 2) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: -del provvedimento -OMISSIS- dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, avvio del procedimento di risoluzione del contratto di fitto di terreni comunali e provvedimento AGEA di decadenza dai contributi e restituzione delle somme
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e AGEA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Foggia nei confronti della propria ditta individuale, nonché la comunicazione comunale di avvio del procedimento diretto alla risoluzione del contratto di fitto di terreni comunali. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento AGEA che ha disposto la decadenza dai contributi agricoli già erogati e la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione cautelare emerge che il ricorrente contestava comunque la legittimità dell’interdittiva e degli atti consequenziali, anche con riferimento ai rapporti familiari valorizzati dall’amministrazione e agli elementi informativi richiamati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase incidentale e in continuità con una precedente ordinanza cautelare richiamata, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non apparissero fondati. Ha considerato rilevanti i legami familiari del ricorrente con soggetti coinvolti in operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all’accertamento di reati di truffa ai danni dell’Unione europea. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a rendere probabile il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, senza che assumessero rilievo decisivo le sue modeste dimensioni. È stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, i legami familiari del titolare di un’impresa con soggetti coinvolti in operazioni di polizia giudiziaria per l’accertamento di reati di truffa ai danni dell’Unione europea possono essere ritenuti sufficienti, in un giudizio sommario, a rendere probabile il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.
- La modesta dimensione dell’impresa non esclude, di per sé, la sussistenza del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso desumibile dagli altri elementi informativi disponibili.
- Quando l’interdittiva antimafia appare assistita da un adeguato quadro indiziario, possono essere cautelarmente mantenuti anche gli atti consequenziali, inclusa la decadenza da contributi pubblici e la richiesta di restituzione delle somme erogate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 1000/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 970/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 974/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 202/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →