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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25089/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro di tre pistole, qualificate come armi comuni da sparo, rinvenute presso il domicilio dell'indagato. Il pubblico ministero aveva disposto e poi ottenuto la convalida del sequestro probatorio; il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di convalida per difetto di motivazione sulla condotta di reato e sulle esigenze probatorie, ma aveva negato la restituzione dei beni. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p., sostenendo che il divieto di restituzione riguarda solo il sequestro preventivo e non anche il sequestro probatorio, specie quando il decreto sia annullato per totale mancanza di descrizione della condotta penalmente rilevante; con il secondo ha censurato l'interpretazione della stessa norma, affermando che non era stato accertato alcun dato oggettivo tale da rendere le armi intrinsecamente illecite o confiscabili obbligatoriamente, trattandosi di armi denunciate e legittimamente detenute, e che mancava ogni concreta violazione dell'art. 39 TULPS o altra base per la confisca obbligatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. opera anche nel caso di annullamento del sequestro probatorio quando i beni siano suscettibili di confisca obbligatoria. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che dagli atti risultava che le tre pistole erano detenute dall'indagato e che questi era stato denunciato per violazione dell'art. 10, comma 6, l. n. 110/1975, per detenzione di pistole in numero eccedente il massimo consentito senza la necessaria licenza di collezione; ciò comporta che i beni rientrano tra quelli soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 2, c.p., con conseguente impossibilità di ordinarne la restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p., anche se le armi risultavano denunciate e non alterate. La Corte ha quindi confermato il permanere del vincolo reale sulla res sequestrata.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Il divieto di restituzione dei beni sottoposti a sequestro opera anche quando il decreto di sequestro probatorio sia annullato, se i beni sono suscettibili di confisca obbligatoria.

  • art. 257, comma 1, c.p.p.

    Il riesame è previsto anche in relazione al sequestro probatorio.

  • art. 355, comma 3, c.p.p.

    Concorre a confermare l'applicabilità del procedimento di riesame al sequestro probatorio.

  • art. 240, comma 2, n. 2, c.p.

    Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato sono soggette a confisca obbligatoria e non possono essere restituite.

  • art. 10, comma 6, legge n. 110 del 1975

    La detenzione di armi in numero eccedente quello consentito integra la violazione contestata nel caso concreto.

  • art. 39 TULPS

    Richiamato dal ricorrente per negare la base della confisca, ma ritenuto non decisivo alla luce della diversa qualificazione del bene come suscettibile di confisca obbligatoria.

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione previsto per i beni sequestrati e suscettibili di confisca obbligatoria si applica anche al sequestro probatorio, non solo al sequestro preventivo, quando sia stato annullato il decreto che lo aveva disposto o convalidato.
  • Se dagli atti emerge che i beni sequestrati rientrano tra quelli la cui detenzione o il cui uso costituisce reato, la restituzione non può essere ordinata anche se il provvedimento cautelare è stato annullato per carenze motivazionali.
  • Ai fini dell'art. 324, comma 7, c.p.p., è decisiva la riconducibilità del bene a una ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p., non la sola sorte formale del decreto di sequestro.
  • La legittima denuncia o originaria regolarità formale delle armi non esclude, di per sé, la confiscabilità quando la detenzione concreta ecceda i limiti legali o richieda un titolo abilitativo mancante.

Come è indicizzato

MaterieSequestroDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiConfisca

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