Regolamento (UE) 2024/900
Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro uniforme nell'Unione per rendere riconoscibile la pubblicità politica, assicurare l'informazione su sponsor, finanziamenti e campagne, e limitare l'uso di tecniche di targeting e consegna basate su dati personali. Mira a contrastare disinformazione, interferenze elettorali e frammentazione del mercato interno, preservando al contempo libertà di espressione, pluralismo dei media e tutela dei dati personali. Introduce obblighi per sponsor, prestatori ed editori, un registro europeo delle pubblicità politiche online, meccanismi di segnalazione e un sistema di controllo e sanzioni coordinato con il GDPR e il regolamento sui servizi digitali. Prevede inoltre un divieto forte di targeting su categorie particolari di dati personali e restrizioni specifiche per i minori e per i servizi offerti da soggetti di paesi terzi nei periodi pre-elettorali.
Disciplina armonizzata della trasparenza della pubblicità politica e delle tecniche di targeting e consegna dei messaggi pubblicitari online nell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla pubblicità politica quando il messaggio è diffuso nell'Unione, reso di dominio pubblico in uno o più Stati membri o rivolto ai cittadini dell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi o dello sponsor e dal mezzo utilizzato. Si applica ai servizi di pubblicità politica, agli sponsor, agli editori di pubblicità politica, ai prestatori di servizi intermediari online per gli aspetti richiamati, nonché ai trattamenti di dati personali connessi al targeting e alla consegna di messaggi di pubblicità politica online. Sono esclusi o comunque non rientrano nella nozione di pubblicità politica: opinioni politiche e contenuti editoriali soggetti a responsabilità editoriale, salvo remunerazione specifica da terzi; opinioni politiche espresse a titolo personale; messaggi ufficiali strettamente relativi all'organizzazione e alle modalità di partecipazione a elezioni o referendum; comunicazioni pubbliche ufficiali di autorità pubbliche che non siano intese a influenzare il voto o processi legislativi; e spazi di presentazione dei candidati previsti dalla legge e assegnati gratuitamente in condizioni di parità. Per le restrizioni sui servizi in prossimità di elezioni o referendum, sono previste regole speciali, in particolare nei tre mesi precedenti l'evento elettorale o referendario. Il regolamento si applica dal 10 ottobre 2025, con applicazione anticipata, dalla data di entrata in vigore, delle disposizioni definitorie e della norma sulla non discriminazione dei prestatori verso sponsor stabiliti nell'Unione.
Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica
Il regolamento risponde alla crescita della pubblicità politica, in particolare online e transfrontaliera, e ai rischi connessi di disinformazione, interferenze elettorali e frammentazione del mercato interno. La logica di fondo è quella della piena armonizzazione degli obblighi di trasparenza e dei doveri di diligenza per sponsor, prestatori di servizi ed editori, con un quadro specifico e più stringente per il targeting e la consegna dei messaggi pubblicitari basati su dati personali.
Finalità e perimetro generale
Il regolamento si fonda sugli articoli 16 e 114 TFUE e mira, da un lato, a garantire un livello elevato e uniforme di trasparenza nel mercato interno della pubblicità politica e, dall'altro, a tutelare i diritti fondamentali, soprattutto vita privata e protezione dei dati. Non interviene sul contenuto dei messaggi politici né sulle regole nazionali di organizzazione, finanziamento e svolgimento delle campagne, ma disciplina la forma della pubblicità politica, i suoi obblighi informativi, il targeting online e i meccanismi di controllo.
Ambito di applicazione e esclusioni
L'ambito di applicazione è ampio: il regolamento si applica quando il messaggio è diffuso nell'Unione, reso di dominio pubblico in uno o più Stati membri o rivolto ai cittadini dell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento degli operatori. La definizione di pubblicità politica include sia messaggi preparati, collocati, promossi, pubblicati, consegnati o diffusi per conto di attori politici, sia messaggi che possono e sono intesi a influenzare elezioni, referendum, voto o processi legislativi/regolamentari. Restano fuori le opinioni politiche e i contenuti editoriali soggetti a responsabilità editoriale, salvo pagamento specifico da terzi; le opinioni espresse a titolo personale; alcune comunicazioni ufficiali delle autorità pubbliche e gli spazi gratuiti previsti dalla legge per la presentazione dei candidati.
Regole di mercato interno e non discriminazione
Gli Stati membri non possono introdurre o mantenere regole divergenti in materia di trasparenza della pubblicità politica. I prestatori non possono discriminare gli sponsor in base al luogo di residenza o di stabilimento e, per i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo, non possono negare o rendere meno attraenti i servizi per il solo fatto dello stabilimento in uno Stato membro diverso. Nei tre mesi precedenti elezioni o referendum, i servizi relativi a tali eventi possono essere prestati solo a determinati soggetti: cittadini dell'Unione, cittadini di paesi terzi residenti stabilmente nell'Unione e aventi diritto di voto, oppure persone giuridiche stabilite nell'Unione non controllate da entità di paesi terzi.
Trasparenza, identificazione e archiviazione delle informazioni
Il cuore del regolamento è un sistema di tracciabilità del messaggio politico. Gli sponsor devono dichiarare la natura politica del servizio richiesto e la propria idoneità soggettiva; i prestatori devono ottenere e conservare per sette anni dati completi su messaggio/campagna, servizi resi, importi e valore delle prestazioni, origine dei fondi, identità dello sponsor e, se esistente, del controllante ultimo, nonché il collegamento all'elezione o al processo interessato. Gli editori devono etichettare chiaramente ogni messaggio come pubblicità politica e corredarlo di un avviso di trasparenza con informazioni più ricche, tra cui la metodologia di calcolo degli importi, i link alle informazioni ufficiali sul voto, il registro europeo online e l'indicazione di eventuali sospensioni o ripubblicazioni dopo una violazione.
Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online
Per i messaggi online è istituito un registro europeo pubblico, gestito dalla Commissione o da un'autorità di gestione. Il registro deve permettere la consultazione pubblica e le ricerche per criteri multipli, conservare i contenuti per il periodo di diffusione e per i sette anni successivi e offrire un hosting gratuito per gli editori non coperti dal regime dei grandi operatori. I grandi editori online devono far confluire i dati anche nei loro registri ex regolamento (UE) 2022/2065. La Commissione dovrà fissare, con atti di esecuzione, le specifiche tecniche su dati, metadati, autenticazione e API.
Meccanismi di segnalazione e accesso da parte di terzi
Gli editori devono predisporre canali gratuiti e facili per segnalare contenuti non conformi. Le segnalazioni devono contenere una descrizione motivata, l'identificazione del messaggio e i dati del segnalante; l'editore deve dare conferma di ricezione e trattare la segnalazione in modo diligente e obiettivo. Per i grandi operatori online, nell'ultimo mese prima di elezioni o referendum le segnalazioni devono essere trattate entro 48 ore se già sufficientemente istruite. Il regolamento riconosce inoltre un accesso qualificato alle informazioni a ricercatori, giornalisti, organizzazioni della società civile, attori politici e osservatori elettorali, con possibile contributo spese ragionevole in caso di richieste onerose.
Targeting e consegna dei messaggi pubblicitari online
La parte più incisiva del regolamento riguarda il targeting basato su dati personali. Tali tecniche sono ammesse solo se i dati sono stati raccolti presso l'interessato, se vi è consenso esplicito e separato per la finalità di pubblicità politica e se non si utilizza profilazione fondata su categorie particolari di dati personali. È vietato il targeting verso soggetti di cui si sa, con ragionevole certezza, che hanno almeno un anno meno dell'età di voto prevista dalle norme nazionali. Il regolamento esclude dalle sue restrizioni le comunicazioni interne di partiti, fondazioni, associazioni e altre organizzazioni non profit ai propri membri o abbonati, se basate solo sui dati forniti dagli interessati.
Obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento
Chi usa tecniche di targeting o di consegna deve adottare un documento di strategia interna, mantenerne traccia per sette anni, registrare l'uso delle tecniche e pubblicare informazioni aggiuntive che rendano comprensibile la logica del targeting, compreso l'eventuale uso di intelligenza artificiale. È richiesta una valutazione interna annuale dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali. Inoltre, l'interessato deve ricevere strumenti effettivi per modificare i propri dati o revocare il consenso, con accesso facile e, ove possibile, in formato leggibile automaticamente.
Controllo, cooperazione e sanzioni
Il sistema di controllo è multilivello: le autorità di protezione dati vigilano sugli articoli 18 e 19; altre autorità nazionali, indipendenti dal settore e da pressioni esterne, controllano il resto; i coordinatori dei servizi digitali svolgono il coordinamento per i servizi intermediari online. È previsto un rappresentante legale nell'Unione per i prestatori stabiliti in paesi terzi. Le autorità possono chiedere documenti, ordinare la cessazione delle violazioni, imporre sanzioni, pubblicare le infrazioni e svolgere ispezioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono arrivare, in termini massimi, al 6% delle entrate/bilancio annui o del fatturato mondiale annuo. Le violazioni più gravi sono quelle che incidono sui messaggi diffusi nell'ultimo mese prima del voto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 10 ottobre 2025, con applicazione immediata delle definizioni e della regola di non discriminazione verso sponsor dell'Unione. La Commissione è chiamata ad adottare numerosi atti delegati ed esecutivi e a presentare, entro due anni da ciascuna elezione europea, una relazione di valutazione e riesame, anche sull'efficacia delle regole di trasparenza e del registro europeo.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e principi di base
L'articolo 1 stabilisce norme armonizzate sulla pubblicità politica e sui servizi connessi, inclusi obblighi di trasparenza e dovere di diligenza, nonché regole sull'uso di tecniche di targeting e consegna dei messaggi basate su dati personali e sulle modalità di controllo ed esecuzione. Il regolamento mira a tutelare il mercato interno e i diritti fondamentali, in particolare vita privata e protezione dei dati. L'articolo 4 consacra il principio del mercato interno, vietando agli Stati membri misure divergenti sulla trasparenza; l'articolo 5 contiene la regola di non discriminazione verso sponsor dell'Unione e il divieto, nei tre mesi precedenti elezioni o referendum, di prestare tali servizi salvo i soggetti ammessi dal paragrafo 2.
Definizioni e perimetro della pubblicità politica
L'articolo 3 contiene una definizione ampia di pubblicità politica, di messaggio di pubblicità politica, attore politico, sponsor, prestatore di servizi, editore di pubblicità politica, campagna politica, tecniche di targeting e tecniche di consegna del messaggio. Rientrano anche messaggi promossi indirettamente da o per conto di un attore politico e messaggi che possono e sono intesi a influenzare elezioni, referendum, voto o processi legislativi/regolamentari. Sono espressamente esclusi alcuni messaggi ufficiali, la comunicazione pubblica ufficiale non finalizzata a influenzare il voto e la presentazione gratuita dei candidati prevista dalla legge.
Obblighi di identificazione, registrazione e trasmissione delle informazioni
Gli articoli 7, 9 e 10 impongono agli sponsor di dichiarare se il servizio richiesto è pubblicità politica e se soddisfano i requisiti soggettivi dell'articolo 5, paragrafo 2, con responsabilità per l'accuratezza delle dichiarazioni. I prestatori devono conservare per sette anni, in formato leggibile da dispositivo automatico, le informazioni su messaggio/campagna, servizi resi, importi fatturati, origine pubblica o privata dei fondi, identità e contatti dello sponsor e dell'eventuale controllante ultimo, e indicazione dell'elezione o del processo connesso; tali informazioni vanno trasmesse tempestivamente e con accuratezza all'editore. Per le microimprese è prevista una deroga all'articolo 9, paragrafo 4, quando l'attività pubblicitaria è meramente marginale e accessoria.
Etichettatura e avvisi di trasparenza
Gli articoli 11 e 12 impongono che ogni messaggio riporti in modo chiaro che si tratta di pubblicità politica, l'identità dello sponsor e, se del caso, del controllante ultimo, l'eventuale collegamento a elezioni, referendum o processi legislativi/regolamentari, l'eventuale uso di tecniche di targeting/consegna e un avviso di trasparenza. L'avviso deve includere, tra l'altro, sponsor, eventuale soggetto che paga il messaggio, periodo di diffusione, importi e valore delle prestazioni ricevute, origine dei fondi, metodologia di calcolo, link a informazioni ufficiali sul voto, link al registro europeo online, meccanismi di reclamo, eventuale sospensione precedente del messaggio, uso di dati personali per targeting e, ove applicabile, la portata del messaggio. Gli avvisi devono essere facilmente accessibili, aggiornati, leggibili da dispositivo automatico se elettronici, nella lingua del messaggio e conservati per sette anni; le microimprese sono esonerate dalla conservazione ex articolo 12, paragrafo 4, se l'attività è marginale e accessoria. La Commissione deve adottare atti di esecuzione sul formato di etichette e avvisi entro il 10 luglio 2025.
Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online
L'articolo 13 istituisce un registro europeo pubblico dei messaggi di pubblicità politica online, gestito dalla Commissione o da un'autorità di gestione. Il registro deve consentire l'accesso pubblico ai messaggi e alle informazioni di trasparenza in formato leggibile da dispositivo automatico, ricercabile e accessibile tramite portale unico, e offrire un servizio di hosting gratuito per gli editori che non sono VLOP/VLOSE. I grandi editori online devono inoltre rendere disponibili i messaggi e le informazioni nei propri registri ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e via registro europeo; gli editori diversi dai grandi soggetti devono caricare i dati entro 72 ore dalla prima pubblicazione. Entro il 10 aprile 2026 la Commissione deve adottare specifiche tecniche su struttura dati, metadati, autenticazione e interfaccia comune di programmazione.
Relazioni periodiche, segnalazioni e rapporti con soggetti interessati
L'articolo 14 richiede agli editori di includere nella relazione sulla gestione i dati aggregati per campagna su importi e valore delle prestazioni, compreso l'uso di targeting e consegna, con esenzione per le PMI. L'articolo 15 impone meccanismi gratuiti e facili per segnalare messaggi non conformi; gli editori devono confermare la ricezione, trattare le segnalazioni in modo diligente, non arbitrario e obiettivo e, per VLOP/VLOSE, rispondere senza indebito ritardo; nell'ultimo mese prima del voto le segnalazioni su messaggi collegati all'elezione o referendum vanno trattate entro 48 ore se sufficientemente istruite. L'articolo 17 disciplina la trasmissione gratuita di informazioni a ricercatori abilitati, società civile, attori politici, osservatori elettorali e giornalisti, con possibilità di aggregazione o di contributo spese ragionevole e con limiti per richieste manifestamente poco chiare o eccessive.
Targeting e consegna dei messaggi pubblicitari online
L'articolo 18 consente il targeting/consegna in ambito di pubblicità politica online solo se i dati sono stati raccolti presso l'interessato, l'interessato ha prestato consenso esplicito separato per la finalità politica e non si fa uso di profilazione basata su categorie particolari di dati personali. È vietato il targeting nei confronti di soggetti di cui si sa, con ragionevole certezza, che hanno meno di un anno rispetto all'età di voto; sono inoltre escluse le comunicazioni interne di partiti, fondazioni, associazioni e altre non profit ai propri membri/ex membri o abbonati, purché basate solo sui dati di abbonamento e forniti dagli interessati. Deve essere offerta un'alternativa equivalente per il servizio online a chi non presta o revoca il consenso, e devono essere rispettati eventuali segnali elettronici di opposizione.
Ulteriori obblighi di trasparenza sul targeting
L'articolo 19 prevede obblighi supplementari: strategia interna scritta e pubblica, conservazione dei registri per sette anni, comunicazione di informazioni aggiuntive che spiegano logica, parametri, categorie di dati, eventuale uso di IA, obiettivi e periodo/ampiezza della diffusione, valutazione annuale del rischio sui diritti fondamentali e strumenti per esercitare diritti GDPR, inclusi link per modificare i dati o revocare il consenso. Le informazioni devono essere in forma chiara, accessibile e, se possibile, leggibile da dispositivo automatico. Il titolare diverso dall'editore deve trasmettere tempestivamente tali informazioni all'editore; la Commissione può ampliare l'elenco con atti delegati.
Trasmissione delle informazioni a soggetti interessati
L'articolo 20 impone ai titolari del trattamento di trasmettere gratuitamente, su richiesta, alle categorie di soggetti interessati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le informazioni di cui all'articolo 19, ossia quelle sul targeting e sulla consegna dei messaggi pubblicitari online.
Rappresentante legale per prestatori stabiliti fuori dall'Unione
L'articolo 21 impone ai prestatori che offrono servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non vi sono stabiliti di designare per iscritto un rappresentante legale in uno Stato membro in cui offrono i servizi. Il rappresentante si registra presso l'autorità competente, è destinatario delle comunicazioni e può essere ritenuto responsabile dell'inosservanza, fermo restando il prestatore; gli Stati membri mantengono registri pubblici online e la Commissione istituisce un portale di collegamento.
Autorità competenti, coordinamento e cooperazione transfrontaliera
L'articolo 22 distribuisce la vigilanza tra autorità di protezione dati per gli articoli 18 e 19, autorità competenti designate dagli Stati membri per gli intermediari online e altre autorità indipendenti per il restante regolamento. Sono previsti poteri di accesso a dati e documenti, avvertimenti, ordini di cessazione, sanzioni, misure correttive, pubblicazione delle violazioni e ispezioni in loco. Ogni Stato membro deve designare un punto di contatto nazionale; la rete dei punti di contatto nazionali e le altre reti UE competenti favoriscono scambio di informazioni e orientamenti. L'articolo 23 disciplina la competenza dello Stato membro di stabilimento, la cooperazione tra autorità, i termini per assistenza e informazioni, la notifica delle presunte violazioni all'autorità dello stabilimento principale e le indagini congiunte transfrontaliere.
Reclami, accesso alle informazioni e tutela degli interessati
L'articolo 24 consente a chiunque di presentare notifiche o reclami alle autorità competenti, che devono trattarli e informare l'interessato sul seguito dato; nell'ultimo mese prima di elezioni o referendum, le notifiche vanno trattate senza indebito ritardo. Il regolamento prevede anche il diritto degli attori interessati a ottenere informazioni, con risposte motivate e possibilità di rimborso dei costi ragionevoli quando il trattamento delle richieste comporti oneri significativi.
Sanzioni
L'articolo 25 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni o altre misure effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni degli articoli da 5 a 17, 20 e 21. Il massimale delle sanzioni finanziarie è pari al 6% delle entrate o del bilancio annui, a seconda del valore più elevato, oppure al 6% del fatturato mondiale annuo dell'autore. Le violazioni degli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 sono considerate particolarmente gravi se riguardano messaggi diffusi nell'ultimo mese prima di elezioni o referendum rivolti ai cittadini dello Stato membro interessato. Per le violazioni degli articoli 18 e 19, le autorità di protezione dati e il Garante europeo possono applicare le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti GDPR/EDPS.
Pubblicazione delle date elettorali, riesame ed entrata in vigore
L'articolo 26 impone agli Stati membri di pubblicare in modo facilmente accessibile le date di elezioni, referendum e, se del caso, dei periodi elettorali, e di trasmetterle alla Commissione tramite un portale pubblico. L'articolo 27 prevede una relazione di valutazione e riesame entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo. L'articolo 28 disciplina gli atti delegati; l'articolo 29 la procedura di comitato; l'articolo 30 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 10 ottobre 2025, con applicazione immediata degli articoli 3 e 5, paragrafo 1.
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