Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45567/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Favale aveva chiesto la riabilitazione dopo condanna per bancarotta fraudolenta (sentenza irrevocabile dal 4/7/2019). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione alla precedente decisione che negava la riabilitazione, motivando il rigetto con la mancata dimostrazione del soddisfacimento delle obbligazioni civili verso Unicredit Banca S.p.A. Il ricorrente aveva invece prodotto un documento della banca attestante che la banca stessa aveva risarcito il danno e quindi aveva adempiuto alle obbligazioni civili a suo carico. Il Tribunale ha ritenuto il documento inidoneo perché prodotto in copia e con firma non leggibile da persona non identificata, senza però spiegare nel dettaglio perché tale produzione non assolvesse l'onere di allegazione né procedere alle verifiche d'ufficio richieste dalle norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che davanti al Tribunale di sorveglianza l'istante ha un onere di allegazione (non di piena prova) e il giudice ha il compito, ai sensi dell'art. 683 comma 2 c.p.p., di procedere anche d'ufficio agli accertamenti necessari. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a valutazioni generiche sull'attendibilità del documento senza motivare adeguatamente e senza svolgere le verifiche necessarie. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; nel contesto è stato rilevato che il rigetto non poteva basarsi su un mancato accertamento quando l'istante aveva assolto l'onere di allegazione previsto.

  • art. 683, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, deve procedere ai relativi accertamenti in ordine ai fatti allegati dall'istante; la Corte ha richiamato questa norma per affermare il dovere del Tribunale di verificare l'attendibilità della produzione documentale e acquisire elementi necessari per la decisione.

  • art. 179, sesto comma, n. 2), cod. pen.

    Riferito al presupposto sostanziale per la riabilitazione (soddisfacimento delle obbligazioni civili): la Corte ha ritenuto che l'istante avesse allegato l'avveramento del presupposto mediante la documentazione prodotta e che spettasse al giudice verificarne la veridicità.

Massime di principio

  • Nelle istanze di riabilitazione l'interessato ha un onere di allegazione e non di piena prova: basta prospettare e indicare i fatti che giustificano la richiesta; poi il giudice deve verificare.
  • Il giudice del Tribunale di sorveglianza ha il dovere di procedere, anche d'ufficio, agli accertamenti necessari (art. 683 co. 2 c.p.p.); non può rigettare una domanda per generiche affermazioni di inidoneità probatoria della documentazione senza adeguata motivazione e senza tentare verifiche o acquisizioni probatorie.
  • Se il documento prodotto proviene da una terza parte (es. banca) e attesta l'adempimento delle obbligazioni civili anche mediante risarcimento da parte di terzi, il giudice deve valutare l'opportunità di acquisire l'originale, chiedere chiarimenti all'emittente o compiere altri accertamenti piuttosto che limitarsi a dichiararlo inutilizzabile per motivi formali non motivati.
  • L'assenza di motivazione puntuale circa l'irrilevanza o l'inidoneità di una prova documentale può determinare l'annullamento del provvedimento per carenza di istruttoria e per violazione del dovere di verifica.
  • In situazioni analoghe al ricorrente conviene sempre produrre documentazione il più possibile completa (originali o attestazioni ufficiali) e, se il giudice solleva dubbi, chiedere espressamente che vengano compiuti accertamenti d'ufficio o l'ammissione di mezzi integrativi di prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.