Cassazione Civile, Ordinanza n. 05167/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un contribuente esercente attività di tassista nautico a Venezia un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con metodo analitico-induttivo. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la C.T.P. sia la C.T.R. avevano respinto le sue doglianze. In cassazione egli ha proposto sei motivi: con il primo ha dedotto la nullità dell'atto per incompetenza territoriale dell'ufficio che lo aveva emesso, assumendo che avrebbe dovuto procedere altro ufficio della medesima Agenzia; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sul processo verbale di constatazione e sul contraddittorio endoprocedimentale, per mancata redazione del p.v.c. e mancata instaurazione del contraddittorio; con il terzo ha denunciato omessa pronuncia su tale questione; con il quarto e il quinto ha censurato la motivazione della sentenza d'appello come apparente, sostenendo che i giudici di merito avessero aderito acriticamente alla ricostruzione dell'ufficio; con il sesto ha dedotto omessa pronuncia sul mancato scomputo dei costi dai ricavi ricostruiti, assumendo che i costi fossero stati quantificati forfettariamente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la dedotta incompetenza territoriale non integrasse nullità per difetto assoluto di attribuzione, ma semmai un vizio interno di competenza tra uffici della stessa Agenzia, peraltro eccepito tardivamente. Ha poi escluso la violazione delle norme sul contraddittorio e sul p.v.c., rilevando che l'accertamento era stato effettuato a tavolino, sulla base delle risposte al questionario inviato al contribuente, ipotesi nella quale non opera il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e non è necessario il previo p.v.c. Ha conseguentemente respinto anche la doglianza di omessa pronuncia su tale punto. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla motivazione apparente, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque smentiti dal contenuto della sentenza, che aveva illustrato le basi della ricostruzione dei ricavi e l'inattendibilità delle dichiarazioni del contribuente. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sullo scomputo dei costi, trattandosi di censura che mirava a qualificare come omessa pronuncia una valutazione di fatto già esaminata dai giudici di merito, i quali avevano rilevato l'assenza di elementi contrari prodotti dal contribuente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
"È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"
La nullità riguarda il difetto assoluto di attribuzione, cioè la carenza di potere in astratto; la violazione delle regole di competenza tra uffici della stessa amministrazione integra, al più, un vizio diverso e non la nullità in senso proprio.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per sostenere la censura di incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, ma la Corte non ne desume nullità dell'atto.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 52 del d.P.R. 633/1972; la Corte afferma che il p.v.c. è necessario nelle ipotesi di accesso, non negli accertamenti a tavolino.
art. 52 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633
La necessità del processo verbale è collegata all'effettuazione di un accesso presso il contribuente; non ricorre negli accertamenti fondati su questionari e documentazione acquisita dall'amministrazione.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non vi riconduce un obbligo ulteriore rispetto all'ipotesi concretamente esaminata.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio opera solo per controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti a tavolino basati su dati e risposte fornite dal contribuente.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando, in realtà, il giudice di merito abbia esaminato la questione o la doglianza tenda a sollecitare una rivalutazione di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca realmente l'esposizione del ragionamento decisorio; non lo è quando la sentenza indica gli elementi di fatto e le ragioni della decisione, anche se sinteticamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di legittimità una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura processuale è inammissibile se maschera una critica alla valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza nel ricorso per cassazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari interni o "a tavolino" fondati su questionari e documentazione acquisita dall'ufficio, non opera il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, né è necessario il previo processo verbale di constatazione, che presuppone un accesso presso il contribuente.
- La violazione delle regole di competenza tra uffici della stessa amministrazione finanziaria non integra nullità per difetto assoluto di attribuzione, perché la nullità ex art. 21-septies L. 241/1990 presuppone la carenza di potere in astratto, non il mero cattivo esercizio di un potere esistente.
- In cassazione non è consentito dedurre come vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente una critica che, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dai giudici di appello.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito, anche sinteticamente, indica gli elementi fattuali posti a base della decisione e spiega perché reputa attendibile la ricostruzione dell'ufficio e inattendibili le allegazioni del contribuente.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se la questione risulta comunque esaminata dal giudice di merito o se la doglianza si risolve nel contestare l'apprezzamento delle prove e dei fatti.
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