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Legge

L.R. Abruzzo 14/2011

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Abruzzo 1/2011 correggendo riferimenti e denominazioni interne, aggiornando il rinvio sulle procedure di accertamento dell’imposta regionale sulla benzina e riformulando la disciplina del finanziamento di progetti. Prevede inoltre che la Giunta approvi i progetti interessati entro il 15 maggio 2011. In vigore dal 19 maggio 2011.

Modifiche alla legge finanziaria regionale Abruzzo 2011

Modifiche alla legge finanziaria regionale Abruzzo 2011

La legge regionale Abruzzo 6 maggio 2011, n. 14 interviene in modo puntuale sulla legge finanziaria regionale 2011, correggendo alcune formulazioni interne e aggiornando la disciplina di alcuni rinvii normativi. La portata è limitata al territorio della Regione Abruzzo e produce effetti dal 19 maggio 2011.

Aggiornamenti di riferimenti e denominazioni

La legge sostituisce alcune espressioni contenute nella l.r. Abruzzo n. 1/2011 per allineare il testo a denominazioni corrette e rinvii aggiornati.

In particolare:

  • viene riformulato il richiamo alla disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale regionale sul gas metano e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
  • viene aggiornato anche il riferimento relativo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni per l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Modifiche sulla procedura relativa agli elenchi

Nel testo dell’articolo 22 della l.r. n. 1/2011 viene modificato il rinvio interno ai commi richiamati per la chiusura degli elenchi e per la disciplina collegata, sostituendo i precedenti riferimenti con quelli ai commi 3-bis e 3-ter. La legge, quindi, non introduce una disciplina autonoma, ma adegua il rinvio alla struttura aggiornata del medesimo articolo.

Finanziamento di progetti

La disciplina del finanziamento di progetti viene modificata sotto due profili principali.

Anzitutto, il rapporto tra Giunta regionale e soggetto consultivo viene rafforzato: dove era previsto il “previo parere” della competente struttura/istituzione richiamata dalla norma, ora è richiesta l’“intesa con” tale soggetto.

Inoltre:

  • il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. n. 1/2011 è abrogato;
  • è inserito un nuovo comma 3-bis, che impone alla Giunta regionale di esaminare e approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011.

Questa previsione ha natura temporale e operativa legata alla procedura di valutazione dei progetti disciplinata dalla legge finanziaria regionale 2011.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo è indicata l’entrata in vigore dal 19 maggio 2011.

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