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Legge

L.R. Abruzzo 13/2011

Modifiche all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative" cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive") e all'art. 1 bis della L.R. n. 18/2010.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 6 maggio 2011, n. 13 aggiorna al 2011 due disposizioni già vigenti, sostituendo i riferimenti all’anno 2010 con l’anno 2011. L’atto ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURA (19 maggio 2011) ed è rilevante solo per gli adempimenti o benefici riferiti a quel periodo.

Proroga al 2011 di termini in materia di demanio marittimo e turismo

Proroga di termini al 2011 in materia di demanio marittimo e turismo

La legge regionale dell’Abruzzo interviene su due disposizioni precedenti, limitandosi a sostituire il riferimento all’anno 2010 con l’anno 2011. Si tratta quindi di un intervento puntuale di aggiornamento di termini temporali già previsti da norme regionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e incide su:

  • una previsione della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12, relativa all’integrazione dell’art. 15 della l.r. 141/1997;
  • l’art. 1-bis della legge regionale n. 18/2010.

Contenuto delle modifiche

La disciplina risultante è semplice: in entrambe le disposizioni richiamate il termine temporale originariamente riferito al 2010 viene spostato al 2011.

In particolare:

  • nella lettera c-bis del comma 1 dell’art. 1 della l.r. n. 12/2007, le parole “l’anno 2010” sono sostituite con “l’anno 2011”;
  • nell’art. 1-bis della l.r. n. 18/2010, le parole “per l’anno 2010” sono sostituite con “per l’anno 2011”.

Effetti pratici

La legge non introduce una disciplina autonoma e organica, ma proroga al 2011 l’efficacia di termini, misure o riferimenti già previsti dalle norme modificate. Non risultano ulteriori contenuti su procedure, contributi, controlli o sanzioni.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A., avvenuta il 18 maggio 2011; l’efficacia decorre quindi dal 19 maggio 2011.

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