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Legge

L.R. Abruzzo 11/2011

Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo interviene sulla L.R. 2/2011, approvando i bilanci 2011-2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila e stanziando 5 milioni di euro per spese correnti. Disciplina anche il riparto dei fondi e i conseguenti adeguamenti di bilancio entro termini brevi. Modifica inoltre due disposizioni della L.R. 2/2011 ed entra in vigore il 5 maggio 2011.

Modifiche al bilancio regionale 2011 e finanziamento delle Aziende per il diritto agli studi universitari

Modifiche al bilancio regionale 2011 e finanziamento delle Aziende per il diritto agli studi universitari

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul bilancio di previsione 2011 e sul bilancio pluriennale 2011-2013, con disposizioni riferite in modo specifico alle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila. Il contenuto è strettamente collegato all’esercizio finanziario 2011 e alla programmazione 2011-2013.

Approvazione dei bilanci delle Aziende per il diritto agli studi universitari

Vengono approvati, ai sensi della normativa regionale richiamata, i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e i bilanci pluriennali 2011-2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila.

Stanziamenti regionali per il diritto allo studio universitario

La legge autorizza l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di risorse destinate al finanziamento delle Aziende per il diritto agli studi universitari. In particolare:

  • sono previsti 5.000.000,00 euro sul capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;
  • non risultano stanziamenti per spese in conto capitale, essendo indicato 0,00 euro sul capitolo 10.02.001 - 42322.

Riparto delle somme e adeguamento dei bilanci

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge la Giunta regionale deve ripartire i fondi tra le Aziende interessate. Le Aziende, nei 30 giorni successivi, devono adottare i provvedimenti di variazione del bilancio necessari a renderlo coerente con le assegnazioni ricevute. In caso di inadempimento è prevista l’attivazione di un intervento sostitutivo.

Ulteriori modifiche alla L.R. 2/2011

La legge modifica anche due disposizioni della L.R. 2/2011:

  • all’art. 29, il numero “270” è sostituito con “720”;
  • al comma 2 dell’art. 33, il richiamo alla “L.R. 14 marzo 2000, n. 25” è sostituito dal richiamo alla “L.R. 26 giugno 1997, n. 54”.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Considerata la sua natura di intervento sul bilancio 2011 e su un esercizio ormai concluso, il provvedimento è oggi privo di utilità applicativa concreta ed è da considerarsi deprecato.

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