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Legge

L.R. Abruzzo 12/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 12/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 6 maggio 2011, n. 12 aggiorna la l.r. 12/2005 su inquinamento luminoso e risparmio energetico: amplia alcuni termini di adeguamento, disciplina l’uso dei LED, attribuisce ad ARTA supporto tecnico-scientifico, introduce indirizzi regionali entro il 31 dicembre 2011 e abroga l’art. 10 della legge del 2005.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

Modifiche alla disciplina abruzzese contro l’inquinamento luminoso

La legge regionale Abruzzo 6 maggio 2011, n. 12 interviene sulla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, che disciplina misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Il provvedimento aggiorna alcuni termini, chiarisce criteri tecnici e introduce un nuovo atto di indirizzo regionale per l’applicazione della legge.

Aggiornamenti organizzativi e supporto tecnico

Viene modificata la composizione delle competenze richiamate nella legge del 2005, sostituendo il riferimento agli assessorati con quello alla Protezione civile e ambiente. Inoltre, per le attività tecnico-scientifiche necessarie all’applicazione della disciplina, la Regione e i Comuni si avvalgono dell’ARTA nell’ambito delle prestazioni previste dalla normativa istitutiva dell’Agenzia.

Proroghe dei termini di adeguamento

La legge estende diversi termini previsti dalla disciplina del 2005:

  • il termine “non oltre 5 anni” diventa “non oltre dieci anni”;
  • il termine “entro quattro anni” diventa “entro nove anni”;
  • per alcuni obblighi richiamati nell’articolo 5 della l.r. 12/2005, i termini di adeguamento sono rispettivamente portati da 3 a 9 anni e da 5 a 10 anni.

Queste modifiche incidono sui tempi di attuazione degli obblighi di adeguamento previsti dalla normativa regionale sul contenimento dell’inquinamento luminoso.

Regole tecniche sugli impianti e sui LED

Viene precisato che i nuovi apparecchi di illuminazione a LED possono essere impiegati anche in ambito stradale, purché:

  • siano conformi alle disposizioni richiamate dalla legge;
  • l’efficienza delle sorgenti sia superiore a 90 lm/W.

È inoltre previsto che i Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi della legge possano adottare integralmente i criteri previsti mediante appositi regolamenti comunali.

Indirizzi regionali per riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso

È inserito un nuovo articolo 9-bis che affida alla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, l’approvazione entro il 31 dicembre 2011 degli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento luminoso e dei criteri di applicazione della legge.

Abrogazioni

È abrogato l’articolo 10 della l.r. 12/2005. Il testo della legge regionale del 2011 non indica ulteriori effetti transitori oltre ai termini modificati e alla scadenza fissata per l’adozione degli indirizzi regionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 19 maggio 2011.

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