L.R. Abruzzo 9/2011
Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo, istituendo un ambito territoriale unico regionale e l’ERSI quale ente di governo. Regola governance, pianificazione, controlli, finanziamento della struttura, obblighi informativi dei gestori e sanzioni. Restano rilevanti le modifiche del 2026, che hanno inciso su organi e funzioni; alcune norme transitorie originarie sono state abrogate.
Servizio Idrico Integrato regionale e istituzione dell’ERSI in Abruzzo
Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
La legge disciplina l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Regione Abruzzo, in attuazione della normativa statale ambientale e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. La disciplina riguarda l’intero ciclo idrico, inclusi captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, e si applica anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del Servizio.
Ambito territoriale e assetto del governo d’ambito
Per il servizio è individuato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio abruzzese. Ai fini della gestione, l’ATUR può essere suddiviso in un numero massimo di due sub-ambiti territoriali, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ERSI, quando ciò consenta maggiore efficienza e migliore qualità del servizio. La suddivisione deve comunque preservare l’unicità della gestione in ciascun sub-ambito e tener conto di parametri fisici, demografici e tecnici, tra cui domanda del servizio, orografia, economie di scala, fonti di approvvigionamento, bilancio idrico, qualità del servizio e accessibilità.
ERSI: funzioni, governance e rappresentanza dei Comuni
L’ente di governo d’ambito è l’ERSI, Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, che succede ai precedenti Enti d’Ambito soppressi. L’ERSI esercita le funzioni attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di pianificazione, organizzazione e controllo del servizio, promuovendo la gestione unitaria nell’ATUR o nei sub-ambiti.
L’ERSI è configurato come ente di regolazione generale e di controllo sulla gestione del servizio, con compiti di uniformità di indirizzo sull’intero territorio regionale, valutazione comparativa delle gestioni e controllo analogo sui gestori in house. Nelle ipotesi di affidamento in house, l’ente deve garantire la rappresentatività dei Comuni componenti l’ATUR o il sub-ambito, tenendo conto del criterio demografico, dell’estensione territoriale e del numero di utenze.
Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee, la deliberazione di affidamento deve essere sorretta da qualificata motivazione sul mancato ricorso al mercato e da un piano economico-finanziario.
Organi dell’ERSI e composizione istituzionale
Gli organi dell’ERSI sono il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti. Il Presidente rappresenta legalmente l’ente ed è nominato dal Consiglio regionale su terna proposta dalla Giunta regionale. Il Consiglio Direttivo esercita funzioni di indirizzo e controllo ed è composto dal Presidente e da componenti designati dall’Assemblea dei Sindaci; il Revisore è nominato dal Consiglio regionale.
Al Presidente è riconosciuta un’indennità mensile onnicomprensiva pari al 40% dell’indennità di carica mensile dei consiglieri regionali, nei limiti di spesa dell’ente. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo operano a titolo gratuito. Al Revisore spetta un compenso lordo annuo parametrato al compenso massimo dei revisori degli enti locali della fascia demografica più elevata, al netto di IVA e contributi previdenziali a carico dell’ERSI. È inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate.
Assemblea dei Sindaci e partecipazione dei Comuni
Nell’ATUR, o in ciascun sub-ambito, opera l’Assemblea dei Sindaci (ASSI), composta dai sindaci dei Comuni interessati; il sindaco può delegare un consigliere o un assessore comunale. La partecipazione è gratuita. L’ASSI adotta il proprio regolamento di funzionamento e del procedimento di espressione dei pareri, che deve essere trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione e pubblicato sul BURAT.
L’ASSI designa i componenti del Consiglio Direttivo dell’ERSI ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sugli atti di pianificazione di competenza dell’ERSI, con particolare riguardo al Piano d’Ambito e al Piano tariffario. Il voto di ciascun componente è ponderato secondo i parametri stabiliti dal regolamento, con prevalenza dell’estensione della rete idrica e del numero di utenze.
I pareri si intendono validamente resi se approvati a maggioranza dei presenti con voto palese e si considerano favorevoli se l’ASSI non si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta; nei casi urgenti e indifferibili il termine si riduce a 15 giorni.
Pianificazione, affidamento e controllo della gestione
L’ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione del Servizio per l’acquisizione del parere dell’ASSI e approva in via definitiva gli strumenti di programmazione e pianificazione, tra cui il Piano d’Ambito, la forma di gestione e l’affidamento del servizio. Le Convenzioni di gestione sono sottoscritte dall’ERSI, che ne cura anche la gestione e il controllo dell’adempimento.
Per i gestori in house, il controllo analogo è esercitato dall’ERSI mediante pareri obbligatori sugli atti fondamentali del gestore. La legge disciplina anche il coordinamento delle deliberazioni delle ASSI qualora l’ATUR sia suddiviso in sub-ambiti, per garantire uniformità di azione regionale.
Rapporti con i gestori, obblighi informativi e poteri sostitutivi
I soggetti affidatari del servizio devono trasmettere all’ERSI, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per l’aggiornamento del Piano d’Ambito; in caso di inadempimento l’ERSI può acquisirli direttamente presso gli uffici del gestore. Analogo obbligo informativo è previsto verso la Regione o soggetti da essa incaricati.
La mancata trasmissione dei dati costituisce grave inadempimento della Convenzione di affidamento. La legge collega a tali omissioni anche responsabilità amministrativa, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, risoluzione della convenzione.
Sanzioni, illeciti e responsabilità dirigenziale
Nelle convenzioni di gestione deve essere previsto che la mancata adozione dei provvedimenti relativi agli obblighi di funzionamento e di trasmissione dati integra illecito amministrativo. Il dirigente responsabile è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro, irrogata dalla Regione con ordinanza-ingiunzione secondo la legge n. 689/1981. In caso di reiterazione non si applica il pagamento in misura ridotta.
La mancata adozione dei provvedimenti può determinare anche inadempimento grave, risoluzione della Convenzione, nullità degli atti lesivi della posizione creditoria dell’ERSI e responsabilità amministrativa del dirigente. Inoltre, su richiesta dell’ERSI, l’inadempimento grave può comportare la rimozione dall’incarico del dirigente che non abbia adottato gli atti necessari o abbia violato gli obblighi di legge o convenzionali.
Aspetti economico-finanziari e costi di struttura
Le spese di funzionamento dell’ERSI, comprese quelle per personale, sedi e dotazioni tecniche, sono poste a carico del soggetto gestore ai sensi della disciplina tariffaria. La quota parte dei costi di funzionamento confluisce nella tariffa del Servizio e deve essere versata all’ERSI dal gestore nei termini stabiliti nella Convenzione.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il gestore deve attivare forme di versamento automatico, mediante RID o forma equivalente di delegazione di pagamento presso istituto di credito abilitato. L’ERSI può inoltre avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di dirigenti e dipendenti di altre amministrazioni autorizzati dall’ente di appartenenza.
Gestione delle infrastrutture e tutela della natura demaniale
Resta ferma la proprietà pubblica delle reti, che appartengono al demanio. La loro gestione può essere affidata secondo la disciplina statale di settore. La legge prevede inoltre che l’ERSI coordini le società di gestione per individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno non trasferite agli enti locali, promuovendo la tutela del carattere demaniale delle stesse e la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali e delle società partecipate.
È inoltre ribadito che il patrimonio societario conferito dai Comuni ai soggetti gestori resta demaniale, indisponibile e non trasferibile.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e regime finale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Con essa sono state abrogate varie disposizioni della normativa regionale previgente incompatibili con il nuovo assetto.
Le disposizioni transitorie originarie relative alla fase commissariale, alla convocazione delle assemblee, al regolamento di esecuzione e ad alcuni poteri sostitutivi risultano successivamente abrogate dalle modifiche del 2026. Restano invece rilevanti le norme che regolano l’assetto vigente dell’ERSI, le funzioni di pianificazione, il controllo sulla gestione e gli obblighi economici e informativi dei gestori.
Osservazioni sulla disciplina vigente
Il testo vigente, consolidato al 18 giugno 2026, riflette un assetto organizzativo centrato sull’ERSI e sull’ATUR, con eventuale articolazione in sub-ambiti, e con forte enfasi sulla gestione unitaria, sul controllo analogo e sugli obblighi di collaborazione dei gestori. Le previsioni transitorie legate alla costituzione iniziale dell’ente e alla fase commissariale non hanno più rilievo operativo.
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